Negozi patrimoniali e negozi personali




La distinzione tra negozi patrimoniali e personali si riferisce alla emersione dell'indole patrimoniale ovvero di quella familiare dell'atto nota1. Nei primi l'intento è finalizzato alla produzione di effetti che riguardano la sfera del patrimonio e degli affari economici. I secondi invece sono orientati a sortire effetto nell'ambito dei rapporti familiari. Negozi personali sono, ad esempio il matrimonio e l'adozione. Negozi patrimoniali la vendita, la permuta, la commissione, l'appalto, etc.. Esiste anche una specie negoziale la cui portata è duplice : le convenzioni patrimoniali tra i coniugi intese a regolare il regime patrimoniale della famiglia infatti possiedono, accanto ad un'indubbia natura patrimoniale, una altrettanto innegabile rilevanza personale. Si pensi alla comunione convenzionale tra i coniugi, alla costituzione di un fondo patrimoniale (art. 167 cod.civ.), alla separazione dei beni (art. 162 cod.civ.).

Mentre i negozi patrimoniali possono essere anche atipici, in relazione alla capacità delle parti di rinvenire schemi non recepiti dal legislatore ed in forza del riconoscimento di un'autonomia in tale senso (art. 1322 cod.civ.), è invece preclusa una siffatta possibilità per i negozi personali, che devono pertanto essere considerati tutti tipici.

Note

nota1

Conforme la dottrina: cfr. p.es. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.199 e Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.164, che preferisce qualificare la distinzione in negozi di diritto familiare e negozi patrimoniali.
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