Possibile la provvisoria esecutività della pronunzia di condanna alla restituzione dell'immobile conseguente alla pronunzia di nullità del contratto traslativo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 27416 dell'8 ottobre 2021)

L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività andare ad alterare la parità dei contendenti; è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia distingue tra sentenze costitutive comportanti statuizioni di condanna che possono essere anticipate provvisoriamente in via esecutiva, rispetto a quelle che non permettono tale anticipazione provvisoria, dovendo attendersi il relativo passaggio in giudicato. Si pensi all'emissione di una sentenza ex art. 2932 cod.civ. a fronte dell'obbligazione, rimasta inadempiuta, di concludere un contratto preliminare. In questo caso l'efficacia della sentenza può, anzi, spesso deve, addirittura essere subordinata al pagamento della parte di prezzo eventualmente non corrisposta dal promissario acquirente (Cass. Civ. Sez. II, 13559/03). Va rilevato come la natura non esecutiva della pronuncia costitutiva in tal caso non possa non implicare che l'obbligazione del pagamento del prezzo divenga attuale solo con il passaggio in giudicato della stessa (Cass. Civ., Sez. II, 22997/2018).
Nella specie, invece, la Cassazione ha, sulla scorta della cennata distinzione, correttamente censurato la decisione di merito, la quale non aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria della pronunzia la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo.

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