Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 83


CONVERSIONE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA

1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 12, comma 9, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 12, comma 9, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

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