Differenza tra comunione e società



La differenza tra società e comunione è normativamente descritta dall'art. 2248 cod.civ. che riferisce l'elemento di distinzione nello scopo di godimento che contraddistingue quest'ultima in contrapposizione all'esercizio in comune dell'attività di impresa che costituisce l'essenza della prima nota1.

La comunione, a differenza di quanto è dato osservare a proposito della società, non ha la finalità di organizzare un'attività economica di tipo lucrativo, dunque dinamica, bensì soltanto quella di consentire il godimento e la conservazione statica del bene (Cass. Civ. Sez.I, 4558/79 ; Cass. Civ. Sez. I, 781/81 ).

Nella società inoltre i conferimenti dei soci costituiscono il patrimonio della società direttamente imputabile a quest'ultima quale soggetto autonomo nota2, differenziandosi rispetto ai patrimoni personali dei soci. Questa autonomia è presente, sia pure seguendo regole diverse, per ogni specie di società. La forma più tenue di differenziazione tra patrimonio dei soci e patrimonio sociale, in materia di società semplice, è pur sempre di consistenza tale da evitare una confusione tra i due piani (cfr. art. 2268 , 2270 cod.civ.).

In tema di comunione, al contrario, non si rinviene alcun indice di autonomia patrimoniale nota3: nel patrimonio di ciascuno dei contitolari, tra gli altri elementi, si pone anche la quota del diritto in comune con altri, aggredibile in pari misura dai creditori di ciascuno dei partecipanti alla comunione.

Inoltre nella comunione le cose oggetto del diritto comune continuano ad appartenere ai comproprietari in piena e libera disponibilità, benchè soltanto pro quota nota4. Essi possono pertanto in ogni tempo domandare lo scioglimento della comunione (art. 1111 cod.civ. ); il socio di qualsiasi società non ha invece la possibilità di richiedere la divisione del patrimonio della società e la restituzione dei conferimenti assegnati ad un'entità autonoma rispetto a ciascun socio (ad eccezione delle ipotesi di recesso ed esclusione).

Tutte queste differenze, assai perspicue, in concreto sembrano sfumare in un caso specifico. Si pensi a tutte le volte in cui un bene produttivo viene a cadere (per lo più incidentalmente) in comunione. Ad esempio venuto meno Tizio, imprenditore individuale, l'azienda per l'innanzi da lui gestita diviene di proprietà degli eredi Primo, Secondo e Terzo. Costoro assumono la qualità di soci di una società di fatto o di meri contitolari dell'azienda concepita come semplice insieme di cespiti?

Il punto è rilevante non solo in relazione alla responsabilità personale di ciascuno, che può giungere fino alla dichiarazione di fallimento, bensì anche con riferimento alla forma che deve rivestire l'atto di trasferimento (dell'azienda o delle quote di società), anche se occorre riferire che, dopo l'entrata in vigore della Legge 310/93 (c.d. legge Mancino) anche l'atto di cessione di quote sociali non si può dire sottratto ad un vincolo formale (Cass. Civ. Sez. I, 4053/93).

La risposta più appagante è quella che non si accontenta del semplice subingresso dei nuovi titolari, ma esige, al fine di ritenere esistente un vincolo ed una struttura societaria, la dimostrazione del comune svolgimento di un'attività di impresa (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1251/84 e Cass. Civ. Sez. Lavoro, 13291/99 ) nota5.

Difficile è invece talvolta distinguere in concreto l'attività di godimento dalla divisione degli utili. Si pensi al caso di una società che abbia ad oggetto la mera gestione immobiliare consistente in un numero notevole di appartamenti, uffici, capannoni industriali, attività per la quale risulti necessaria un'articolata organizzazione. La giurisprudenza ha pertanto proposto l'ulteriore criterio distintivo fondato sull'organizzazione imprenditoriale propria della società ed assente nella comunione (Cass.Civ. Sez. I, 4644/79 ).

Note

nota1

V. Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.81.
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nota2

Cfr. Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p.44.
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nota3

Si vedano Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.656; Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p.29.
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nota4

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.770.
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nota5

Così, tra gli altri, Amatucci, Società e comunione, Napoli, 1971, pp.116 e ss.; Pescatore, Attività e comunione nelle strutture societarie, Milano, 1974, pp.182 e ss.; Greco, Le società nel sistema legislativo italiano, Torino, 1959, p.19; Buonocore, Castellano, Costi, Società di persone, Milano, 1980, p.163. Alcuni Autori, al contrario, ritengono che tale ultimo requisito non sia sufficiente al fine di distinguere le due fattispecie. Sarebbe infatti concepibile la c.d. "comunione di impresa", nell'ipotesi in cui, pur sussistendo la caratteristica dell'esercizio di un'attività di impresa, mancassero altri elementi considerati essenziali, quali una manifestazione di volontà delle parti circa la conclusione di un contratto di società e il conferimento in società dei beni al fine di costituire un patrimonio sociale. Si vedano Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.302; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1957, p.343.
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Bibliografia

  • AMATUCCI, Società e comunione, Napoli, 1971
  • BUONOCORE CASTELLANO COSTI, Società di persone, Milano, Casi e materiali di diritto commerciale, 1980
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRI, Delle società di persone, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1981
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • PESCATORE, Attività e comunione nelle strutture societarie, Milano, 1974

Prassi collegate

  • Quesito n. 238-2012/I, Costituzione di società di armamento tra coeredi

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