Comunione di godimento




Vivamente disputata tra gli interpreti è la possibilità di configurare ipotesi di comunioni atipiche, come tali non rientranti nello schema generale di cui agli artt. 1100 e ss. cod.civ.. Un esempio sarebbe costituito dalla c.d. "comunione di godimento" e dalla comunione nel diritto di credito.

Per quanto riguarda la prima fattispecie può essere evocata la possibilità di combinare il modo di disporre degli artt. 1100 e 2248 cod.civ. . Più in particolare, la formulazione di quest'ultima norma renderebbe praticabile una comunione avente ad oggetto il semplice godimento. In proposito, secondo un'opinione minoritaria, si potrebbe parlare di vera e propria comunione, come tale disciplinata dagli artt. 1100 e ss. cod.civ. nota1. A questa visione si contrappone il parere di chi, pur riconoscendo che in senso proprio il termine comunione si applica solo alla situazione della contitolarità di diritti reali, non esclude comunque la sussistenza di situazioni giuridiche soggettive attive (quali ad esempio diritti personali di godimento) rispetto a più soggetti. In questa eventualità occorrerebbe verificare se, volta per volta, è praticabile il ricorso, in via analogica, alla disciplina prevista in materia di comunione nota2.

E' in ogni caso possibile sottolineare che il tema sembra invero equivocamente posto, sulla scorta di una nozione della locuzione "godimento" che rischia di palesarsi atecnica. Se con il detto termine vogliamo semplicemente significare la fruizione di un bene da parte di una pluralità di soggetti, allora non v'è bisogno alcuno di scomodare la nozione di comunione. In questo senso è configurabile come godimento sia la concreta utilizzazione di un bene che appartiene in proprietà a più soggetti, sia quella che abbia ad oggetto un bene locato a più conduttori o comodato a più comodatari, sia la fruizione di una cosa che sia stata sottratta al titolare, commettendo reato, da parte di una pluralità di persone che ne facciano un uso congiunto. A questa stregua il concetto di comunione di godimento risulta essere fuorviante, nella misura in cui determina una sovrapposizione tra un concetto come quello di comunione, che è riferito alla contitolarità di una situazione giuridica soggettiva attiva corrispondente ad un diritto reale, rispetto al concetto di mero "godimento" che non possiede, nel senso riferito, alcuna valenza tecnico-giuridica, semplicemente evocando la nozione di fatto, appartenente alla vita di tutti i giorni, di utilizzo di una cosa. Come appare evidente, questo ultimo aspetto pratico nulla ha a che fare con il primo concetto, di natura tecnico - giuridica nota3.

Analoga confusione concettuale si può rinvenire nella tesi di coloro che identificano una fattispecie di comunione di godimento nell'ipotesi in cui sullo stesso bene concorrano il diritto di usufrutto per una quota ed il diritto di piena proprietà per la residua quota nota4. Si pensi al caso in cui Tizio, proprietario di un bene, costituisca sul medesimo a favore di Caio e Sempronio un cousufrutto, riservandosi la nuda proprietà. Alla morte di Caio, consolidatasi la nuda proprietà di Tizio solo in relazione alla parte di usufrutto di cui era titolare Caio, si riscontrerà l'esistenza sul bene della piena proprietà di Tizio per la quota di un mezzo e dell'usufrutto di Sempronio per la residua quota di metà. Appare chiaro che, in siffatta eventualità, si riscontri non tanto una "comunione di godimento", bensì la compresenza di diritti diversi, ciascuno dei quali ha modo di esplicarsi, ciascuno secondo modalità di esercizio che sono ad esso proprie. Le facoltà di godimento sono infatti espressione sia del diritto di piena proprietà, sia del diritto di usufrutto.

Note

nota1

Cfr. Guarino, Comunione (dir. civ.), in Enc. dir., p.251.
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nota2

Così, tra gli altri, Lener, La comunione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.251; Belfiore, Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti reali, Milano, 1979, p.96.
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nota3

Quale significato può avere in definitiva l'art. 2248 cod.civ., espressamente intitolato "Comunione a scopo di godimento"?. Appare preferibile ritenere che la norma debba intendersi non già in positivo (cioè a stabilire cosa sia la comunione di godimento), bensì, in senso meramente negativo, a delineare il confine tra società e semplice comunione. Cfr. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.656; Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p.29; Lener, op.cit., p.253.
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nota4

Si vedano Pugliese, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.80; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.454.
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