Comunicazione dei testamenti agli uffici giudiziari, agli eredi, ai legatari



Ai sensi dell'art.622 cod.civ. il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione copia in carta libera del verbale di pubblicazione del testamento olografo, di quello segreto previsti dagli artt. 620 e 621 cod.civ. ovvero dell'atto con il quale viene sottoposto a registrazione il testamento pubblico.

A tal fine l'art. 55 disp. att. cod.civ. prescrive che le copie dei verbali e dei testamenti che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale a mente del predetto art. 622 cod. civ. , devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta nota1 .

Non si tratta dell'unico onere di comunicazione che incombe al pubblico ufficiale: infatti l'art. 623 cod.civ. prevede che il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore o, nel caso di testamento olografo o segreto, in esito alla pubblicazione, deve comunicare l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

La violazione dei precetti delle riferite norme non è sanzionata in modo diretto, ma si deve reputare che dall'omissione della comunicazione o dall'intempestività della stessa possa scaturire da parte degli interessati una richiesta di risarcimento danni nota2.

Note

nota1

Si tratta di una disposizione diretta a dare pubblicità al testamento, rendendo così più agevole la ricerca per le persone interessate: Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., Libro II, t.2, Torino, 1978, p.163.
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nota2

Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.207.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973

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