Collazione e imputazione nell'ambito della divisione ereditaria, prelevamenti dalla massa ereditaria



Dopo aver premesso che la collazione consiste nel conferimento alla massa ereditaria delle liberalità ricevute dal beneficiario ad opera del defunto quando era in vita con la finalità di evitare una disparità di trattamento tra i coeredi, è possibile riferire del modo di disporre dell'art. 724 cod.civ. .

Detta norma prevede al II comma che ciascun coerede debba imputare alla propria quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione (in quanto ad esempio uno dei contitolari abbia provveduto a pagare debiti ereditari: cfr. art. 720 cod.civ. ; analogo principio può dirsi essere vigente anche in tema di divisione della cosa comune in genere: cfr. il III comma dell'art. 1115 cod.civ.).

Il conferimento può avvenire per imputazione, ossia per equivalente, ovvero in natura, restituendo alla massa da dividere lo stesso bene ricevuto nota1.

Nell'ipotesi in cui fossero state effettuate donazioni in vita dal de cuius e il donatario non ritenesse di dar corso alla collazione mediante conferimento in natura (pertanto optando per la mera imputazione del valore economico di quanto donato, secondo il valore che aveva al tempo dell'apertura della successione: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 2453/76 , dovendo peraltro il bene conferito in natura essere successivamente stimato ai fini divisionali in base al suo valore al tempo della divisione: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 4381/82 ) ovvero, se vi fossero debiti da imputare alla quota di un erede a norma del II comma dell'art. 724 cod.civ. , l'art. 725 cod.civ. prescrive che gli altri eredi prelevino dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote (Cass. Civ. Sez. II, 569/79 ) nota2. In detta ipotesi pertanto la collazione per imputazione non consiste in un versamento concreto di denaro nella massa ereditaria, ma si sostanzia in un conteggio in base al quale i coeredi non donatari hanno diritto a prelevare beni ereditari per valore maggiore rispetto al donatario. Cosa accade tuttavia nell'ipotesi in cui costui avesse ricevuto un bene avente valore maggiore alla propria quota? In tal caso egli sarà obbligato a riversare nell'asse una somma di denaro in base alla valutazione del bene oggetto della donazione al tempo dell'apertura della successione (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. 17755/2023, che pone in luce anche la dinamica del criterio di riparto delle quote e della valorizzazione dei cespiti del relictum).

E' il caso di osservare come tra tali debiti, rilevanti ai sensi del II comma dell'art.724 cod.civ. vi siano anche le somme già oggetto di donazione diretta in favore del coerede ogniqualvolta l'atto sia nullo per difetto di forma (Cass. Civ., Sez. II, 20633/2014). L'eventualità è tutt'altro che rara: si pensi al padre che abbia "donato" al figlio una somma di denaro semplicemente mediante un bonifico bancario dal proprio conto corrente ovvero facendo consegna di un assegno bancario o circolare. A differenza della donazione indiretta, la quale non prevede un formalismo ad substantiam (onde sarebbe valido il pagamento fatto dal padre ad un terzo per sanare il debito del figlio), la donazione diretta deve infatti essere effettuata per atto pubblico alla presenza di due testimoni.

Tornando ai prelevamenti di cui sopra, per quanto è possibile, essi si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura nota3.

Seguendo il principio di cui al II comma dell'art. 724 cod.civ. , sia nella divisione convenzionale sia in quella giudiziale occorrerà che, nel formare la porzione da attribuire al coerede che risulta debitore nei confronti degli altri partecipi, si imputino, a deconto di detta porzione, le somme di denaro corrispondenti (Cass. Civ. Sez. II, 3617/87).
Il coerede potrebbe, inversamente, anche risultare creditore. Si pensi alle migliorie introdotte sul bene comune posseduto da uno dei partecipi della comunione ereditaria (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, 8938/2021, secondo la quale non già sisulterebbe applicabile l'art. 1150 cod. civ., ma il rimborso secondo il principio della gestione di affari (parzialmente) altrui).

Note

nota1

E' opportuno specificare e sottolineare la differenza intercorrente fra imputazione dei debiti e collazione per imputazione. Solo quest'ultima infatti provoca un aumento dell'asse ereditario. La prima, al contrario, costituisce una modalità di estinzione dell'obbligazione a carico del coerede-debitore. Si confrontino Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1200; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.823; Padovini, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1997, p.377; Azzariti, La imputazione dei debiti verso il defunto ai sensi dell'art. 724, comma 2° c.c., da parte del legittimario pretermesso, in Giust. civ., I, 1978, pp.353 e ss.; Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p.661.Allo scopo di far fronte alla propria obbligazione il coerede debitore del de cuius deve conferire alla massa l'intero debito, imputando il relativo ammontare alla propria quota. Non sarebbe dunque praticabile un pagamento diretto agli altri coeredi, ciascuno per la quota di proprorzionale spettanza (Cass. Civ. Sez. II, 5092/06 ).
top1

nota2

V. Casulli, voce Divisione ereditaria (dir. civ.), in N.mo Dig. it., p.49. Cosa riferire nell'ipotesi in cui venga in esame una donazione modale? E' chiaro che il valore della stessa debba essere computato scomputando il valore dell'obbligazione collatizia che fa capo al donatario: cfr.Cass. Civ., Sez. II, 6925/2015.
top2

nota3

De Cesare-Gaeta, La divisione giudiziale, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.48; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.629.
top3

Bibliografia

  • AZZARITI, La imputazione dei debiti verso il defunto ai sensi dell'art. 724 , comma 2° c.c., da parte del legittimario pretermesso, Giust.civ., I, 1978
  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CASULLI, Divisione ereditaria, N.mo Dig.it.
  • DE CESARE-GAETA, La divisione giudiziale, Padova, Succ. e don. dir. da Rescigno, II, 1994
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • PADOVINI, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, II, 1997

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Collazione e imputazione nell'ambito della divisione ereditaria, prelevamenti dalla massa ereditaria"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti