Cass. Civ., sez. II, n. 5092/2006. Sulle concrete modalità di esecuzione della collazione da parte del coerede debitore del de cuius
Ai sensi dell'art.724, secondo comma, cod. civ., il coerede debitore del " de cuius ", al fine di assolvere alla propria obbligazione, deve conferire alla massa l'intero debito, imputandolo alla sua quota, e non anche pagare direttamente agli altri coeredi, che ne abbiano fatto richiesta, in proporzione alle quote loro spettanti.