Donazione in favore dell'erede. Nullità della stessa: conseguenze in riferimento all'obbligo collatizio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20633 del 30 settembre 2014)

Qualora la donazione di danaro fatta in vita dal de cuius sia dichiarata nulla, la relativa somma diviene oggetto di un credito dal de cuius verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, a norma dell'art. 724, comma II, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La situazione che costituisce il substrato fattuale della decisione in commento è tutt'altro che infrequente. Si pensi ai casi, numerosissimi, in cui un genitore abbia effettuato in favore di un figlio una elargizione di denaro, mediante un bonifico, la dazione di un assegno circolare e/o bancario, la consegna di una somma di denaro in contanti. Il tutto non per importi di modico valore e non accompagnato dal formalismo dell'atto pubblico celebrato alla presenza di due testimoni. Ebbene: si tratta, in tali ipotesi, di atti radicalmente nulli per difetto della forma che la legge prescrive indispensabilmente per la liberalità donativa. Quali le conseguenze in tema di collazione? La nullità della donazione non può che importare la qualificazione dell'importo donato come credito ereditario in favore dell'asse e a carico del soggetto al quale il denaro venne attribuito.Ne segue che il coerede (già donatario) dovrà, in sede di divisione, imputare alla propria quota la somma già ricevuta ai sensi del II comma dell'art.724 cod.civ., a meno che non l'abbia precedentemente restituita alla massa, estinguendo il proprio debito.

Aggiungi un commento