Codice di Procedura Civile art. 833


abrogato [FORMA DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA]
[1. La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile .
2. E' valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recipite in un accordo scritto delle parti, purché le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l' ordinaria diligenza.]
(Articolo abrogato dall'art. 28 del D. Lgs. 02 febbraio 2006, n. 40)

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