Codice di Procedura Civile art. 784


TITOLO V Dello scioglimento di comunioni (LITISCONSORZIO NECESSARIO)
1. Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronti di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice di Procedura Civile art. 784"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti