Codice di Procedura Civile art. 714


ISTRUZIONE PRELIMINARE
1. All' udienza, il giudice istruttore, con l' intervento del pubblico ministero, procede all' esame dell' interdicendo o dell' inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d' ufficio l' assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori, previsti nell' art. 419 del codice civile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice di Procedura Civile art. 714"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti