Codice di Procedura Civile art. 409


TITOLO IV Norme per le controversie in materia di lavoro - CAPO I Delle controversie individuali di lavoro - SEZIONE I Disposizioni generali - (CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO)
1. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) i rapporti di lavoro subordinato privato anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonchè rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporto di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

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