Codice di Procedura Civile art. 345


DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
3. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
(Comma modificato dal comma 18 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dalla lett. 0b) del comma 1 dell’art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)
(Articolo così sostituito, prima dall'art. 36, L. 14 luglio 1950, n. 581, e poi, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 52, L. 26 novembre 1990, n. 353)

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