Codice di Procedura Civile art. 22


FORO PER LE CAUSE EREDITARIE
1. E' competente il giudice del luogo dell' aperta successione per le cause:
1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;
3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall' erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall' apertura della successione;
4) contro l' esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.
2. Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

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