Codice di Procedura Civile art. 112


TITOLO V Dei poteri del giudice (CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO)
1. Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, e non può pronunciare d' ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

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