Codice di Procedura Civile art. 102


LITISCONSORZIO NECESSARIO
1. Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
2. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l' integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice di Procedura Civile art. 102"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti