Codice Civile art. 674


SEZIONE IV Del diritto di accrescimento (ACCRESCIMENTO TRA COEREDI)

1. Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell' universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.
2. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l' accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
3. L' accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.
4. E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.

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