Accrescimento nella successione testamentaria



Ai sensi del I comma dell'art. 674 cod.civ., quando più eredi vengono istituiti in forza dello stesso testamento nell'universalità dei beni senza determinazione di quota, ovvero in parti eguali anche se determinate, qualora uno di tali coeredi non può o non vuole accettare, operano vari meccanismi volti all'attribuzione della di lui parte.

Innanzitutto il testatore può aver previsto l'eventualità, disponendo una sostituzione (ordinaria).

Successivamente viene in esame l'istituto della rappresentazione, in forza del quale la delazione può aver luogo a favore dei discendenti di determinati soggetti (cfr.artt. 467 e ss. cod.civ.).

Quando non ha luogo né la sostituzione né la rappresentazione, ai sensi dell'art.674 cod.civ., ha modo infine di operare l ' accrescimento. Il II comma della norma citata aggiunge anche che, qualora più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.

In sintesi, salvi gli approfondimenti del caso, si può riferire che l'efficacia dell'istituto in esame consiste nell'automatico incremento della porzione di un coerede in funzione del venir meno della delazione ereditaria di uno o più coeredi.

L'accrescimento ha tuttavia un'operatività residuale: come detto infatti risultano efficaci in ordine di prevalenza i seguenti criteri di attribuzione di quanto lasciato in eredità:

  1. la sostituzione;
  2. la rappresentazione;
  3. infine l'accrescimento. Nell'ambito delle successioni testamentarie, il fondamento dell'accrescimento è stato diversamente individuato dagli interpreti.

Secondo un'opinione (teoria soggettiva) che corrisponde a quella dei redattori del codice civile quale emerge dalla relazione al codice stesso, la ratio dell'accrescimento dovrebbe rinvenirsi nella presunta volontà del disponente nota1. In altri termini, dalle particolari caratteristiche della chiamata, si deve desumere l'esistenza di una volontà tendente all'attuazione dell'accrescimento, vale a dire della volontà di destinare la quota vacante alle persone chiamate congiuntamente. La teoria troverebbe conferma nel modo di disporre del III comma dell'art. 674 cod.civ., secondo il quale l'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.

Secondo un'altra teorica (c.d. teoria oggettiva) esso dovrebbe esser ravvisato nella solidarietà della vocazione: ciascuno dei coeredi sarebbe cioè potenzialmente chiamato per l'intero. Il diritto tendenzialmente pieno si reputa limitato a causa del concorso degli altri titolari: conseguentemente quando tale concorso cessa in tutto o in parte, il diritto si espande secondo la sua naturale estensione. Questa tesi trae linfa dalla considerazione dell'automatica e retroattiva operatività dell'accrescimento, nonché dall'irrinunziabilità dell'acquisizione della porzione accresciuta nota2 .

Secondo altri nota3 occorrerebbe invece far riferimento, così alla presunta volontà del testatore, come alla solidarietà della vocazione: non si potrebbe prescindere né rispetto all'una né rispetto all'altra. Pur dovendosi infatti riconoscere il fondamento nella presunta volontà del testatore, il riferimento alla vocazione solidale è indispensabile allo scopo di spiegare l'automaticità dell'acquisto e la retroattività degli effetti.

Quanto alla natura giuridica è vivamente discusso tra gli interpreti se il diritto di accrescimento consista o meno in un diritto autonomo.

Secondo un'opinione nota4 esso darebbe vita ad una situazione soggettiva ex se rilevante: il diritto di accrescimento consisterebbe cioè in un diritto al diritto: vale a dire il diritto a conseguire una (maggiore) quota d'eredità.

La tesi prevalente nega che si tratti di un diritto autonomamente attribuito al chiamato, dovendosi fare riferimento allo stesso diritto all'eredità che si espande automaticamente, non più limitato dalla concorrente chiamata degli altri soggetti delati, come è provato dal fatto che non risulta necessaria una nuova accettazione da parte del soggetto a cui favore si determina il maggior acquistonota5 .

Quest'ultimo sembra l'impianto logico più convincente, dovendosi precisare ulteriormente che l'accrescimento non può essere ricondotto alla consistenza di un diritto né più né meno di quanto lo sia il fenomeno della successione. Si tratta infatti di criteri di modificazione del rapporto giuridico e non già di situazioni giuridiche soggettive. L'attribuzione dei diritti interviene in virtù dei detti criteri che non possono in alcun modo essere confusi con quanto costituisce l'oggetto della modalità operativa che è propria di essi.

Nell'accrescimento il diritto può essere considerato attribuito ab origine integralmente all'erede con l'accettazione: assume tutto il suo contenuto (originariamente potenziale) man mano che viene meno il diritto degli altri designati in concorso.

Note

nota1

Robbe, voce Accrescimento, in N.sso Dig.it., vol.I, Torino, 1957, p.164; Gazzara, voce Accrescimento, in Enc.dir., Milano, 1958, p.322.
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nota2

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1957, p.379; Ferrari, L'accrescimento, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, Torino, 1982, vol.VI, p.249.
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nota3

Scognamiglio, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1953, p.69.
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nota4

Scognamiglio, cit., p.69.
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nota5

Gazzara, cit., p.326.
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Bibliografia

  • FERRARI, L’accrescimento, Torino, Tratt. Rescigno,, VI, 1982
  • GAZZARA, Accrescimento, Milano, Enc. dir., 1978
  • ROBBE, Accrescimento, N.sso Dig.it., I, 1957
  • SCOGNAMIGLIO, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1953


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