Devoluzione ai chiamati ulteriori (conseguenze della pronunzia di indegnità)



Dall'indegnità (art.463 cod.civ. ) discende anzitutto la devoluzione della successione ai chiamati ulteriori. L'esclusione dell'indegno dall'eredità farà scattare l'operatività degli istituti volti ad attribuire l'asse ereditario ad altri soggetti. Vengono al riguardo in esame, in via di prevalenza decrescente, gli istituti della sostituzione (ordinaria di cui art. 688 cod.civ. ovvero fedecommissaria a mente dell'art.692 cod.civ. ), della rappresentazione (art.467 cod.civ. ), dell' accrescimento (artt.674 e ss. cod.civ.), della successione legittima (artt.565 e ss. cod.civ.) nota1.

E' appena il caso di rilevare come la prescrizione del diritto di accettare non corra, ai sensi del III comma dell'art. 480 cod.civ. , per gli anzidetti chiamati ulteriori ogniqualvolta l'indegno abbia accettato e, successivamente, l'acquisto sia venuto meno in esito alla sentenza. La norma non pare tuttavia approntare una tutela aggiuntiva rispetto a quella che scaturisce dal principio processuale in base al quale il tempo durante il quale ha corso il giudizio non può pregiudicare il diritto dell'attore. Se infatti si aderisce alla tesi secondo la quale l'azione di indegnità è soggetta a prescrizione ordinaria decennale decorrente a far tempo dall'apertura della successione, non sarà certo possibile, quand'anche l'indegno avesse accettato, attendere oltre il decennio di cui all'art. 480 cod.civ. per promuovere il giudizio.

Quando invece l'indegno non abbia accettato, sarà indispensabile per i chiamati in subordine, quando non si voglia mandare prescritto il diritto di accettare l'eredità, far fissare giudizialmente un termine (art.481 cod.civ. ) entro il quale l'indegno manifesti il proprio intento. Una volta decorso inutilmente il tempo assegnato, si verificherà la decadenza dal diritto di accettare e la correlativa possibilità per i chiamati ulteriori di acquisire il compendio ereditario nota2.

Cosa accade quando l'indegno muoia successivamente all'apertura della successione, ma prima di aver accettato (anche nel tempo che precede lo spirare del termine all'uopo assegnatogli ex art. 481 cod.civ. )? In applicazione dei principi propri della trasmissione (art.479 cod.civ. ), il diritto di accettare l'eredità sarà devoluto ai di lui eredi. Questo esito non potrà certo mutare i termini del problema. Avverso costoro potrà pertanto essere intrapresa l'azione di indegnità nota3.





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Note

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I criteri di prevalenza interna tra i detti istituti sono quelli ordinari, in base ai quali la volontà del disponente manifestata in forza della sostituzione prevale sulla rappresentazione, la quale a propria volta ha modo di esplicare effetti prevalenti sull'accrescimento. Soltanto quando non risultasse d'ausilio alcuna tra le fonti di attribuzione predette si farebbe luogo all'applicazione delle norme della successione ab intestato (Monosi, L'indegnità a succedere, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.151). Giova rilevare come non occorra, per i chiamati ulteriori, porre in essere un formale atto di accettazione d'eredità onde conseguirla. E' sufficiente aver proposto l'azione d'indegnità, sicuramente integrante un atto che non si avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede e che presuppone la volontà di acquisire l'eredità (art. 476 cod.civ.). Dubbi potrebbero sorgere per quei soggetti che, ipotizzandosi il difetto di un litisconsorzio necessario, non abbiano partecipato al giudizio, pur vantando una posizione giuridica non dissimile rispetto a quella di chi abbia proposto l'azione. E' preferibile ritenere che, almeno per costoro, occorra porre in essere un atto di accettazione.
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nota2

Moscati, L'indegnità, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.92.
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nota3

E' evidente che i seguaci della teoria contraria non potranno ammettere questa trasmissione, non essendovi, ad avviso di costoro, delazione a favore dell'indegno, come tale soggetto incapace a succedere (Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.89 e Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.165).
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Bibliografia

  • MONOSI, L' indegnità a succedere, Padova, Successioni e donazioni, I, 1994
  • MOSCATI, L' indegnità, Torino, Tratt. di dir.priv. diretto da Rescigno, 1982

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