L'ultimo comma dell'art.
674 cod.civ. stabilisce che
la rappresentazione prevale sull'accrescimento. Tale regola viene ribadita negli artt.
522 e
523 cod.civ.. Pertanto se il coerede mancante o rinunziante è un figlio od un fratello del
de cuius, in suo luogo possono subentrare discendenti legittimi, legittimati o naturali, i quali, per effetto dell'accettazione, precludono l'operatività dell'accrescimento in favore degli altri coeredi
nota1. La regola enunciata produce conseguenze in tema di revoca della rinunzia all'eredità, praticabile fino a che non venga acquisita da altri chiamati, come coloro in favore dei quali si produce (automaticamente) l'accrescimento. Poichè, come detto, la rappresentazione però prevale su quest'ultimo, quando operi la prima e il rappresentante non abbia ancora accettato, la delazione in favore del rinunziante può considerarsi mantenuta entro gli ordinari termini di prescrizione del diritto di accettare (
Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29146 del 6 ottobre 2022).
Occorre tuttavia precisare che, qualora il chiamato, invece di accettare o rinunziare all'eredità, lascia decorrere inutilmente il termine previsto dall'
art.480 cod.civ. , la di lui inerzia viene a pregiudicare i chiamati ulteriori, operando quindi anche nei confronti del rappresentante. Messa fuori gioco la delazione in favore del chiamato e del suo rappresentante, potrà avere luogo l'accrescimento a favore dei coeredi che abbiano accettato
nota2.
Un'eccezione alla regola della prevalenza della rappresentazione sull'accrescimento sembra potersi individuare ogniqualvolta sia la volontà del testatore a disporre in tal senso. La soluzione si giustificherebbe considerando la derogabilità di quanto disposto dall'art.
674 ultimo comma cod.civ.
nota3 ed anche argomentando dal tenore del II comma dell'
art.467 cod.civ. . Quest'ultima norma consente al testatore di provvedere per il caso in cui l'istituito non addivenga alla successione. Ciò permetterebbe al de cuius di interdire l'operatività della rappresentazione non solo per effetto di una sostituzione, ma anche indicando in maniera esplicita la preminenza dell'accrescimento
nota4.
Note
nota1
Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.452.
top1 nota2
Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.150.
top2 nota3
In questo senso Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1952, p.458.
top3 nota4
Terzi, Accrescimento, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1182.
top4 Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
- GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
- TERZI, Accrescimento, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, I, 1994