Ancora sulla multiproprietà azionaria


La struttura della c.d. multiproprietà azionaria si fonda per lo più sulla diversificazione tra categorie di titoli azionari.Soltanto le azioni privilegiate assicurano il godimento dei beni all'azionista.I maggiori problemi ricostruttivi nascono dal collegamento tra azione privilegiata e godimento dell'unità abitativa e dall'imposizione a carico del socio privilegiato delle spese di gestione del complesso.

Dal dettato normativo (art.2348 , 2350 , 2351 cod.civ.) si ritrae che i benefici riservati ai titoli privilegiati possono consistere in vantaggi di ordine patrimoniale conseguenti al riparto annuale degli utili o a quello finale di liquidazione. La situazione non appare mutata sostanzialmente anche alla stregua delle novità introdotte in esito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, se non per quanto attiene ad una partecipazione postergata alle perdite.

Già nel tempo precedente il giorno 1 gennaio 2004 era stata tuttavia sostenuta la piena conformabilità da parte della volontà privata del contenuto del privilegio connesso al titolo, sulla scorta di una pronunzia della Cassazione che, sancendo la validità di una clausola che escludeva i titolari di azioni privilegiate dal diritto di partecipare alle assemblee ordinarie, aveva ritenuto le clausole statutarie soggette alla libera determinazione delle parti, salvo i limiti derivanti dall'art.1418 cod.civ.. Ancora più ampia libertà all'autonomia privata deve essere riconosciuta oggi in relazione alla possibilità di dar vita ad azioni privilegiate o ad altre categorie di azioni liberamente conformabili dalle parti. Da questo punto di vista l'art.2348 cod.civ. abilita i soggetti dell'ordinamento a "creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con lo statuto o con successive modificazioni di questo". Così ben potrà essere collegato ad una determinata categoria di titoli il godimento di diritti diversi da quelli relativi alla percezione di utili, quali il godimento dell'unità immobiliare per il periodo previsto ovvero l'assunzione della qualità di associato di ente non riconosciuto, quando è più semplicemente possibile configurare un'autonoma categoria di azioni (azioni di categoria A riservate ai promotori, azioni di categoria B da cedere agli utilizzatori dell'immobile).

Altrettanto privo di reali difficoltà sembra il problema derivante dall'impossibilità di imporre al socio di società di capitali obblighi relativi a prestazioni pecuniarie periodiche (quali sarebbero quelle relative al pagamento delle spese di gestione del complesso immobiliare), ciò che contrasterebbe con il divieto ai sensi dell'art.2345 cod.civ. di imposizione a carico del socio di prestazioni accessorie consistenti in denaro. Prescindendo dall'osservazione che l'inconveniente si potrebbe ritenere superato per quanto attiene al sistema indiretto già descritto (immobili comodati ad associazione non riconosciuta, la quale li concede in subcomodato ai propri associati), dal momento che obbligato ai versamenti non sarebbe il socio nei confronti della società, bensì l'associato, in questa sua qualità, nei confronti dell'associazione comodataria, la quale, a propria volta, provvederebbe a riversare le somme a vantaggio della società comodante), occorre notare che le prestazioni accessorie di cui all'art.2345 cod. civ. sono cosa ben diversa dai versamenti concernenti la rifusione delle spese di gestione.

I titoli azionari con prestazioni accessorie pongono a carico del socio prestazioni diverse dal denaro ed ulteriori rispetto a quelle consistenti nei conferimenti quali il finanziamento, forniture, prestazioni di lavoro.
Nella fattispecie considerata si verifica l'esatto contrario, poichè è la società che si occupa di erogare determinati servizi, incombendo al socio una controprestazione in denaro.

Non è stato reputato di ostacolo alla configurazione della multiproprietà azionaria neppure il divieto di utilizzazione ex art. 2256 cod.civ. dei beni appartenenti alla società per finalità estranee rispetto a quelle sociali (Cass. Civ. Sez. II, 4088/97 ).

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