H.D.3 - Consiglio di gestione - nomina dei componenti - imperatività della normativa


Massima

1° pubbl. 9/06

È da ritenersi illegittima una clausola statutaria che attribuisca la nomina dei consiglieri di gestione all'assemblea.
La competenza, tanto in materia di nomina (e revoca) dei gestori quanto di determinazione del loro compenso, è rimessa in via di principio (restando salve le eccezioni poste dallo stesso art. 2409-novies terzo comma cod. civ. riguardanti la prima nomina e quelle stabilite in virtù degli artt. 2351, 2449 e 2450 cod. civ.) al consiglio di sorveglianza.
Solo per la determinazione del compenso è possibile derogare alla suddetta regola generale, attribuendo il relativo potere all’assemblea ai sensi dell’art. 2409-terdecies lett. A cod. civ..

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