Errore di calcolo



Tra gli errori di fatto si può ricomprendere anche l'errore di calcolo. Es.: Tizio sommando 100 a 100 determina il risultato in 2000.

Questa specie di errore normalmente non produce l'annullamento dell'atto, bensì la mera rettifica del medesimo (art. 1430 cod.civ. ).

Occorre distinguere l'errore di calcolo (che non influenza la volontà negoziale) dall'errore che cade sulla quantità in modo tale da determinare il consenso (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 835/87 ) nota1.

Trattandosi in quest'ultimo caso di error in quantitate l'annullamento del contratto potrà seguire secondo il criterio di cui al n. 1 dell'art. 1429 cod.civ. (ad es.: ritengo di avere in magazzino 50 chili di materiale, inutilizzabile autonomamente in detta misura e mi decido a venderli in massa per il prezzo di £ 50.000, rendendomi conto subito dopo che in realtà si trattava di 500 chili, quantitativo relativamente al quale non avrei stipulato nessun contratto, provvedendo all'utilizzo diretto della merce).

L'errore di calcolo si differenzia pertanto dal l' error in quantitate, ossia sulla quantità della prestazione o della attribuzione patrimoniale: quest'ultimo assume rilievo ai fini dell'annullamento secondo i criteri di cui all'art. 1429 (essenzialità) e 1431 (riconoscibilità) cod.civ. nota2.

Note

nota1

Cfr. Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.445; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.248.
top1

nota2

Così, tra gli altri, Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, p.335; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.644; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, pp.904 e 905.  

 top2

Bibliografia

  • GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Errore di calcolo"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti