L'oggetto del contratto



Non v'è unanimità di vedute in dottrina circa il ruolo giocato dall' oggetto inteso quale elemento essenziale del contratto. Viene fatto notare che l'oggetto, similmente al soggetto, non costituisce tanto un elemento del contratto, quanto un termine, un punto di riferimento del negozionota1 .

Conviene pertanto condurre, circa l'oggetto, un discorso che si scosti il meno possibile dal dato normativo, unico elemento indefettibile.

Norma cardine in tal senso può essere considerata il n.3 dell'art. 1325 cod.civ. , che annovera l'oggetto come elemento essenziale del contratto.

E' inoltre dedicata specificamente all'oggetto la sezione III del capo II del titolo II del libro IV del codice civile, intitolata appunto "dell'oggetto del contratto".

L'art. 1346 cod.civ. pone quali requisiti dell'oggetto la possibilità, la liceità, la determinatezza o la determinabilità .

L'art. 1347 cod.civ. disciplina la possibilità sopravvenuta dell'oggetto nel caso in cui l'efficacia del contratto non fosse contestuale rispetto al perfezionamento del medesimo.

L'art. 1348 cod.civ. prevede i limiti di deducibilità nell'oggetto di cose future.

L'art. 1349 cod.civ. contempla un meccanismo di eterodeterminazione dell'oggetto da parte di un soggetto diverso dalle parti (arbitraggio).

Possono dirsi comunque inerenti al tema in esame l'art. 1418 cod.civ., il quale nomina la nullità nell'ipotesi di mancanza dell'oggetto, ovvero del difetto in esso dei requisiti di cui all'art. 1346 cod.civ ., l'art. 1429 cod.civ. il cui n.1 fa menzione dell'essenzialità dell'errore sull'oggetto del contratto ed il cui n.2 parla invece di errore sull'oggetto della prestazione.

In un diverso senso vi sono, infine, norme che parlano di singoli contratti tipici per riferire ad esempio della vendita come del"... contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo" (art. 1470 cod.civ.), della permuta come del contratto "che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose da un contraente all'altro" (art. 1552 cod.civ.).

I dati normativi evidenziano immediatamente l'esigenza di distinguere tra:

a) oggetto del contratto,

b) oggetto della prestazione,

c) contenuto del contratto.

In relazione a quest'ultimo termine occorre preliminarmente chiarire che le due norme da ultimo citate, riferendosi all' oggetto intendono evocare piuttosto il contenuto del contratto, vale a dire l'insieme delle disposizioni, delle attribuzioni patrimoniali in cui si sostanzia il regolamento negoziale nota2 .

In questa ultima accezione, così definito l'oggetto in chiave di contenuto, esso altro non sarebbe se non l'enunciazione della causa, intesa come contenuto tipico dell'atto (causa in senso astratto, come descrizione che connota il tipo negoziale). Riferire che nella vendita il contenuto del contratto corrisponde "al trasferimento della proprietà verso il corrispettivo di un prezzo" in realtà significa descrivere la causa tipica dell'atto intesa come causa in senso oggettivo. Queste considerazioni possono in qualche misura contribuire a dar conto delle indubbie connessioni esistenti tra oggetto e causa del contratto (che meglio saranno analizzate in sede di esame dell'illiceità dell'oggetto e della causa nonchè in relazione al concetto di alea) nota3 .

Considerando l'oggetto come elemento essenziale del contratto, è possibile affermare che esso sia costituito dai beni, dalle attribuzioni patrimoniali, eventualmente, come vedremo, dalle prestazioni nello stesso dedotte.

Occorre assolutamente non confondere questa nozione di oggetto del contratto con l'oggetto della prestazione al quale fanno rinvio alcune delle norme cardine.

Il nucleo essenziale del problema è costituito dal fatto che spesso l'oggetto del contratto e l'oggetto della prestazione vengono a coincidere.

Si tratta, tuttavia, di una coincidenza soltanto apparente, che si estrinseca sotto un mero profilo naturalistico, non normativo.

Se viene concluso un contratto in forza del quale Tizio commette a Caio un facere consistente nel compimento di una pittura trompe l'oil sul muro della sala verso un corrispettivo di lire 3.000.000, l'oggetto del contratto è costituito sia dal facere infungibile costituito dalla condotta di dipingere, sia dall'obbligazione di pagamento.

Tali condotte (il facere ed il pagare) costituiscono a propria volta prestazioni in senso tecnico, prestazioni concernenti obbligazioni aventi ad oggetto ancora una volta le medesime condotte, questa volta intese quali oggetto della prestazione.

Sembra un gioco di parole, ma ciò accade tutte le volte che il contratto si sostanzia, esaurendosi in essi, nel dar vita a rapporti di natura meramente obbligatoria.

In buona sostanza si può dire che, in tutti i casi in cui il contratto ha per oggetto esclusivamente rapporti obbligatori, v'è coincidenza tra oggetto del contratto ed oggetto della prestazione.

Come detto, il contratto avrà infatti per oggetto prestazioni e queste si sostanzieranno in condotte concrete. In definitiva queste ultime rappresenteranno tanto il punto di arrivo del contratto quanto quello della prestazione.

La mediazione del termine "prestazione" è, cioè, giuridicamente, normativamente significativa, ma concretamente e sostanzialmente trasparente ed irrilevante nota4 . Nel linguaggio comune degli interpreti si parla di oggetto immediato per individuare la prestazione e di oggetto mediato per significare il bene della vita, l'oggetto di quest'ultima  nota5 .

L'oggetto della prestazione si determina d'altronde in funzione del contenuto del rapporto obbligatorio. Oggetto del contratto sono invece (oltre alla/e prestazione/i, come sopra detto) anche le utilità economiche, vale a dire i beni, ovvero le attribuzioni giuridico-patrimoniali, indipendentemente dall'essere le medesime sussunte sotto lo schema del rapporto obbligatorio  nota6 .

Esiste dunque una differenza tra oggetto del contratto ed oggetto della prestazione nella misura in cui il contratto non deduca soltanto prestazioni afferenti a rapporti obbligatori, ma si sostanzi anche in attribuzioni traslative non riconducibili a questi ultimi nota7.

Si pensi alla dinamica di attuazione dei contratti consensuali ad efficacia reale. In essi il principio consensualistico (art. 1376 cod.civ.) produce una disomogeneità dell'oggetto del contratto: oggetto della prestazione ed oggetto del contratto non possono più coincidere perché, almeno per quanto attiene ad una delle parti dell'atto, non v'è prestazione. Nella vendita, pur costituendo il pagamento del prezzo l'oggetto ad un tempo del contratto e della relativa obbligazione incombente in capo all'acquirente, il trasferimento della proprietà del bene è oggetto del contratto, ma non costituisce l'oggetto di una prestazione dell'alienante. La proprietà viene trasferita per effetto del mero raggiungimento del consenso. Oggetto della prestazione potrà essere al più la condotta consistente nella consegna del bene venduto (Cass. Civ., 2891/87 ) nota8.

Una rappresentazione grafica può aiutare a cogliere la differenza:

  Immagine

La verifica della sostanza dell'oggetto del contratto è tema di grande rilevanza pratica: si badi ad esempio al caso in cui le parti pongano in essere una cessione onerosa di quote di una società che sia proprietaria di un immobile. L'oggetto di una siffatta pattuizione è infatti costituito dalle partecipazioni sociali della società e non dagli elementi patrimoniali attivi riconducibili ad essa (Cass. Civ. Sez.I, 5773/96 ).

Note

nota1

Gazzoni, Manuale di dir.priv., Napoli, 1996, p.845.
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nota2

Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.236: occorre perciò non confondere i concetti di contenuto ed oggetto (che parte della dottrina invece sovrappone: in questo senso Irti, voce Oggetto del negozio giuridico, in N.sso Dig.it., XI, p.803). Si può semmai sostenere che il concetto di "oggetto, come codificato, ha un'area semantica più circoscritta, che fa parte del (sovrapponendosi quindi solo parzialmente al) contenuto" (Alpa-Martini, Oggetto e contenuto, in Il contratto in generale, t.3, in Trattato di dir.priv., dir. da Bessone, vol.XIII, Torino, 1999, p.340).
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nota3

Sottolinea la stretta connessione tra i concetti di causa ed oggetto Gabrielli, Il contenuto e l'oggetto, in I contratti in generale,  a cura di Gabrielli, t.1, Torino, 1999, p.635.
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nota4

Per questi stessi motivi non si può accogliere l'opinione (sostenuta da Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., IV, Torino, 1980, p.174) che identifica il concetto di oggetto con quello di prestazione.
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nota5

Cfr.Capozzi, Dei singoli contratti, t.1, Milano, 1988, p.15 e Salv.Romano, Vendita.Contratto estimatorio, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1960, p.61.
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nota6

Anche se non si può ritenere, come pure sostenuto da autorevole dottrina (cfr.Messineo, voce Il contratto, in Enc.dir., vol.IX, Milano, 1961, p.836), che l'oggetto del contratto si identifichi con il bene, in quanto "punto di riferimento oggettivo degli specifici interessi di cui, attraverso il contratto, si intende disporre" (Ferri, Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1987, p.177).
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nota7

Vedasi Messineo, Il contratto in genere, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXI, t.1, Milano, 1973, p.138, per il quale, tuttavia, l'oggetto del contratto si identificherebbe con il bene trasferito.
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nota8

Analogamente Messineo, Il contratto in genere , cit., p.138.
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Bibliografia

  • ALPA MARTINI, Oggetto e contenuto, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Bessone, XIII, 1999
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • FERRI, Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1987
  • GABRIELLI, I contratti in generale, Torino, Trattato dei contratti, diretto da Rescigno, 1999
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Il contratto, Milano, Enc.dir., IX, 1961
  • ROMANO, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, Tratt. dir.civ. Grosso Santoro-Passarelli, 1960

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