Patti successori obbligatori



Il divieto dei patti successori non riguarda soltanto le convenzioni destinate a sortire un effetto immediatamente dispositivo (Primo istituisce erede contrattualmente Caio verso corrispettivo, Mevio cede a Filano i propri diritti successori dipendenti dalla futura successione del padre, Sempronio rinunzia all'eredità che gli lascerà la madre ancora in vita), ma anche quelle negoziazioni che avessero semplicemente a vincolare la futura condotta del beneficiato (cfr. per la mera promessa verbale: Cass. Civ. Sez. II, ord. 5555/2022). Si pensi all'accordo tra Terzo e Quarto con il quale il primo promette al secondo di istituirlo erede verso il corrispettivo dell'assistenza e del mantenimento quando redigerà le proprie ultime volontà (Cass. Civ. Sez. II, 63/81 ) ovvero a quello con il quale Quinto si obbliga a rinunziare all'eredità che gli lascerà il padre, così determinando l'incremento della porzione del fratello.

In queste ultime ipotesi si parla di patto successorio obbligatorio intendendosi con l'espressione identificare quelle stipulazioni intese appunto ad obbligare l'ereditando a disporre in un certo modo ovvero l'erede (o il legatario) a negoziare i diritti ereditari. In questo senso la vincolatività può indifferentemente riguardare patti istitutivi, dispositivi, rinunziativi: in ogni caso il divieto discende sempre da quello posto dall'art.458 cod.civ. che riguarda la corrispondente tipologia immediatamente dispositiva nota1 . E' chiaro come di per sè la pattuizione non sortisca efficacia alcuna. La questione della radicale invalidità si pone nella misura in cui essa sia seguita concretamente dall'atto cui funzionalmente è collegata, atto che viene perfezionato in conseguenza del vinculum juris determinato dal patto obbligatorio ( Cass. Civ. Sez. II, 6230/80 ; Cass. Civ. Sez. II, 2619/76 ) nota2. Non basterebbe il riferimento nel testamento a precedenti accordi familiari rivelatori di impegni di carattere affettivo e morale (Cass. Civ. Sez. II, 5693/79 ). Tornando agli esempi sopra descritti, si ponga mente al caso di Terzo che, reputandosi obbligato a nominare erede Quarto, confeziona un testamento idoneo; a quello di Quinto il quale, una volta apertasi la successione del padre, rinunzi all'eredità lasciatagli in adempimento al precedente obbligo assunto nei confronti del fratello. In queste ipotesi si evidenzia un collegamento negoziale in base al quale l'atto successivamente posto in essere (l'istituzione d'erede, la rinunzia), pur palesandosi in sè riguardato esente da vizi, non può non essere considerato come affetto da radicale nullità. Esso infatti non è altro se non la concretizzazione del patto successorio meramente obbligatorio concluso in precedenza.

Può non essere semplice accertare il nesso tra il patto obbligatorio precedente e il susseguente atto dispositivo. Cosa dire di colui che, dopo aver promesso all'amato figlio di istituirlo erede, dia seguito alla convenzione formando un testamento conforme, tuttavia fortemente voluto indipendentemente dagli obblighi già assunti? Al riguardo la giurisprudenza ha stabilito che un conto sarebbe una vera e propria convenzione scritta, un altro è la manifestazione, magari verbale, all'interessato o a terzi dell'intenzione di disporre dei propri beni in un determinato modo. La mera promessa verbale non creerebbe alcun vincolo giuridico, non essendo atta a limitare la piena libertà del testatore, la cui susseguente manifestazione conforme di ultima volontà sarebbe dunque pienamente valida (Cass. Civ. Sez. II, 5870/00 ). In definitiva si tratta di una questione di apprezzamento della volontà: ogniqualvolta emerga che la disposizione testamentaria è stata perfezionata quale mera esecuzione della precedente convenzione obbligatoria non si sottrarrà alla censura di nullità ex art. 458 cod.civ. nota3. Non mancano opinioni intermedie, secondo le quali l'atto di ultima volontà conformato alla precedente convenzione successoria potrebbe reputarsi annullabile per semplice vizio della volontà (art.624 cod.civ. ) nota4. Verrebbe in esame l'errore di diritto, tale quello in cui potrebbe dirsi caduto il testatore che si fosse persuaso della vincolatività del precedente accordo, conseguentemente adeguando a questo le proprie ultime volontà nota5.

nota1

Note

nota1

Il legislatore ha inteso vietare il raggiungimento di un risultato dannoso e socialmente pericoloso che si avrebbe sia per effetto di una convenzione dispositiva in senso stretto, sia attraverso una pattuizione meramente obbligatoria (Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.86). A ciò si aggiunga che la possibilità di ottenere una sentenza costitutiva in base all'art.2932 cod.civ. impone di ritenere estesa la nullità anche ai negozi obbligatori in qualche modo preparatori al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale (Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977, p.48).
top1

nota2

Si sottolinea come non potrebbe non venir meno la spontaneità tipica delle disposizioni testamentarie: Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.23; Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento: contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954, p.44.
top2

nota3

Viceversa, laddove il successivo testamento venisse redatto dal testatore senza che egli si sentisse obbligato dal precedente patto successorio, in modo dunque da non minare la sua piena libertà dispositiva, l'atto di ultima volontà dovrà ritenersi pienamente valido: Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.95 e Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p.41.
top3

nota4

Cariota-Ferrara, op.cit., p.50.
top4

nota5

Secondo il Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 31 verrebbe in rilievo l'art. 624 cod.civ. solo per il testamento successivo. Laddove fosse stato stipulato da colui che crede di vantare diritti su una eredità futura un contratto preliminare avente ad oggetto beni da essa rivenienti (vale a dire un patto successorio dispositivo), il successivo contratto definitivo, concluso in adempimento del preliminare, sarebbe pur sempre annullabile per errore di diritto. Ciò tuttavia non ai sensi dell'art. 624 cod.civ. : la detta negoziazione infatti, sostanziandosi in un atto inter vivos, sarebbe piuttosto censurabile sotto il distinto profilo di cui all'art.1429, n.4, cod.civ. .
top5

Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CARIOTA-FERRARA, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1977
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Patti successori obbligatori"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti