Riconoscibilità dell'errore



Affinchè l'errore possa condurre all'annullamento del contratto occorre che sussista un requisito ulteriore rispetto all'essenzialità: la riconoscibilità.

Ai sensi dell'art. 1431 cod.civ. , l'errore può essere considerato riconoscibile "quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo".

Stante l'accoglimento da parte del vigente codice della teoria dell' affidamento in materia contrattuale, la valutazione della rilevanza dell'errore non può prescindere dall'attenzione verso chi è il destinatario della dichiarazione. Da un lato costui deve essere tutelato nel caso in cui abbia confidato nella manifestazione di volontà dell'altra parte, dall'altro svanisce l'esigenza di detta tutela qualora le circostanze siano tali da rendere manifesta l'imperfetta formazione del processo volitivo del dichiarante nota1.

Se Tizio, dopo aver riferito ad un commerciante che intende comprare del legname per costruire un tavolo, ne ordina una quantità palesemente eccessiva, è evidente che il commerciante ha la possibilità di accorgersi dell'errore. Non v'è un affidamento da proteggere.

In senso contrario, se Caio acquista 100 metri cubi di legname senza ulteriori specificazioni, il venditore non può conoscere quale sia l'effettivo fabbisogno di costui: nell'ipotesi in cui l'acquirente abbia errato nello stabilire la quantità di legname il contratto non sarà annullabile.

La legge tuttavia non richiede, ai fini dell'annullabilità che, nel caso specifico, venga data la prova che la parte si sia accorta dell'errore in cui è caduta l'altra.

E' sufficiente che esista la possibilità in astratto, secondo un parametro oggettivo, di riconoscere l'errore alla stregua di un criterio di media diligenza (che tiene conto del contenuto e delle circostanze del contratto nonchè della qualità dei contraenti) nota2.

In concreto, il destinatario della dichiarazione viziata potrebbe anche non aver riconosciuto l'errore: se questo tuttavia può esser reputato riconoscibile esso può ben condurre all'annullamento del contratto.

Si discute in relazione al caso dell'errore oggettivamente non riconoscibile, tuttavia in concreto riconosciuto dal contraente. Secondo l'interpretazione prevalente accolta dalla giurisprudenza il negozio sarebbe comunque annullabile: difetterebbe infatti, nel caso prospettato, un affidamento da tutelare (Cass. Civ. Sez. Unite, 5900/97) nota3.

Secondo un'opinione sarebbe parimenti annullabile il contratto in relazione al quale i contraenti fossero entrambi incorsi in errore, pur in difetto del requisito della riconoscibilità (c.d. errore bilaterale) nota4.

Ad esempio Primo, proprietario di un mobile antico, ritenendolo un Maggiolini, lo vende a Secondo il quale, parimenti convinto di acquistare uno dei preziosi mobili costruiti dal famoso ebanista, ne corrisponde l'adeguato prezzo.

Si è tuttavia rilevato che, in questo caso, non vi sarebbe nessun affidamento da tutelare in quanto entrambi i contraenti sono caduti in errore l'uno indipendentemente rispetto all'altro: sarebbe sufficiente la sussistenza del requisito dell'essenzialità ai fini dell'annullamento del contratto (Cass. Civ. Sez. II, 1217/75).

La soluzione è comunque dubbia, essendosi deciso in un caso di tal genere facendosi comunque ricorso al parametro della riconoscibilità che stiamo esaminando (Cass. Civ. Sez. I, 4553/93). Più recentemente la S.C. è tuttavia andata di diverso avviso (sia pure in relazIone ad una fattispecie la cui qualificazione in chiave di errore bilaterale potrebbe suscitare perplessità), espressamente sancendo l'irrilevanza del requisito (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23996/2017).

L'indagine sulla riconoscibilità dell'errore va operata caso per caso e costituisce una questione di merito (Cass. Civ. Sez. III, 9777/93 ) nota5.

L'onere della relativa prova grava sulla parte che allega l'errore (Cass. Civ. Sez. II, 8201/98 ).

Per quanto attiene ai negozi ed alle dichiarazioni unilaterali è notevole osservare la ritenuta applicabilità del requisito della riconoscibilità sulla base dell'art. 1324 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. I, 9310/97 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7629/96 ) nota6.

La riconoscibilità si riferisce tanto agli errori di cui all'art. 1429 cod.civ. , quanto alle ipotesi previste dagli artt. 1430 (errore di calcolo) e 1433 cod.civ. (errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione: vale a dire l'errore ostativo diretto o indiretto, tramite nuncius).

Note

nota1

V. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.248; Lucca, La riconoscibilità dell'errore ed il principio dell'affidamento, in Nuova giur. civ. comm., II, 1990, p.353.
top1

nota2

Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, p.331.
top2

nota3

Correttamente Messineo, cit., p.333, sottolinea come, nel caso prospettato, "la controparte poteva rifiutarsi di contrarre; se non lo ha fatto, deve sopportarne le conseguenze". Analogo giudizio viene espresso da Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.651; Pitrobon, L'errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, p.240.
top3

nota4

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.901; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, cit., p.652; Caredda, Sul negozio viziato da c.d. errore comune, Napoli, 1996, p.621; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.651. In giurisprudenza cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 26974/11.
top4

nota5

Così Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.204.
top5

nota6

Tra gli altri, Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.457; Bianca, cit., p.650.
top6

Bibliografia

  • CAREDDA, Sul negozio viziato da c.d.errore comune, Napoli, 1996
  • GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LUCCA, La riconoscibilità dell'errore ed il principio dell'affidamento, Nuova giur.civ.comm., II, 1990
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • PIETROBON, L'errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Riconoscibilità dell'errore"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti