Il
dolo quale vizio del consenso produttivo dell'annullabilità del contratto non deve esser confuso con il
dolo, inteso come elemento soggettivo che assiste condotte civilmente (o penalmente) illecite
nota1.
Il dolo, inteso dunque come vizio della volontà, non è pertanto un atteggiamento interiore, un elemento psicologico.
Esso consiste piuttosto in una condotta materiale, in un'azione di consapevole induzione in errore tale da far cadere un soggetto in inganno. Tale errore costituisce il presupposto in base al quale colui che è ingannato pone in essere un atto giuridicamente rilevante nota2.
L'atto concluso in esito alla condotta ingannatrice risulta conseguentemente annullabile (o impugnabile), alla stregua delle singole disposizioni di legge che assumono in considerazione il vizio della volontà che stiamo esaminando.
Il dolo come vizio del consenso
in materia di contratto in genere è disciplinato dal codice civile negli artt.
1439 e
1440 cod.civ..
E' importante innanzitutto verificare quale specie di errore deve aver cagionato il dolo. Si tratta di un
errore essenziale, da ritenersi tale ai sensi della disciplina propria dell'errore (
art.1429 cod.civ. )
ovvero di un errore qualsiasi? Si rammenti che la nozione di errore essenziale fa riferimento ad una complessità di elementi, basati sul diverso peso dei distinti aspetti della
determinanza (intesa come efficienza causale dell'errore in ordine al perfezionamento del contratto) e dell'
oggetto sul quale l'errore cade.
Sembra sostenibile, in difetto di ulteriori qualificazioni e requisiti normativi che, per quanto riguarda l'errore cagionato da dolo, quello che unicamente conta sia la
determinanza nota3.
Si potrebbe indifferentemente concludere (cfr. tuttavia Cass. Civ. Sez. Unite, 1955/96) per l'indifferenza del requisito dell'essenzialità ovvero risolvere quest'ultimo nella mera determinanza nota4.
Dal punto di vista civilistico non è rilevante il fatto che il dolo negoziale possa integrare parallelamente gli estremi del reato di truffa (art.
640 cod.pen.: con speciale riferimento alla c.d. "truffa contrattuale", cfr. Cass. Civ., Sez. II,
18778/2014; Cass. Pen, Sez.II,
12601/2015; cfr. anche Cass. Pen., Sez. II,
30886/2014 che si riferisce ad una condotta omissiva), nel senso che, almeno secondo l'opinione preferibile
nota5, non si può inferire dalla violazione della norma penale quella contrarietà a norma imperativa che indurrebbe nullità del contratto ex art.
1418 cod.civ., bensì la semplice annullabilità (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
7468/11). Una volta che fosse stato dichiarato nullo il contratto, correlativamente dovrebbe sostenersi l'inefficacia originaria del medesimo, dunque l'inettitudine dell'atto di disposizione di concretare gli estremi stessi del reato, che postula il compimento di un atto di disposizione.
Note
nota1
Tra gli altri Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.905.
top1nota2
Cfr. Trabucchi, voce Dolo (dir.civ.), in N.mo Dig. it., pp.149 e ss..
top2nota3
Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.664; Bigliazzi Geri-Breccia- Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.665.
top3nota4
V. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.169: "...qualunque errore, purchè determinante della volontà, influisce sulla validità del negozio: non solo l'errore essenziale e riconoscibile, ma anche l'errore non riconoscibile, anche l'errore sul motivo, sebbene questo non risulti dalla dichiarazione".
top4nota5
Cfr. Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.461; Nuzzo, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.778.
top5Bibliografia
- GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- NUZZO, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
- TRABUCCHI, Dolo (dir.civ.), N.mo Dig.it.