La condizione impossibile nel testamento



Nel testamento la condizione impossibile (art. 634 cod.civ.) si ha per non apposta tanto nel caso in cui sia sospensiva, quanto nell'eventualità che sia risolutiva. L'atto di ultima volontà rimane comunque valido ed efficace ( vitiatur sed non vitiat) nota1.

Questa differenza di disciplina fra negozi mortis causa e negozi inter vivos i quali vengono invece caducati integralmente (art. 1354 cod.civ.), dipende dalla non ripetibilità del negozio testamentario nota2. La legge intende quindi conferire la maggior forza possibile alla volontà del testatore che, come è evidente, non può esprimerla nuovamente nel tempo in cui l'atto è destinato ad operare (favor testamenti) nota3 .

Che cosa dire quando il motivo sottostante all'apposizione della clausola condizionale deducente l'evento impossibile debba essere qualificato come l' unico determinante la disposizione testamentaria? Secondo un'opinione nota4 il già esaminato esito non muterebbe: rimarrebbe pertanto fermo il lascito, depurato dal meccanismo di subordinazione degli effetti proprio della condizione caducata. Si fa notare che l'art.626 cod.civ. al quale pure l'art.634 cod.civ. fa rinvio, contempla unicamente il motivo illecito. In senso contrario si è tuttavia osservato che il detto richiamo sarebbe funzionale unicamente a conferire valore al requisito della determinanza (nel senso che la condizione debba essere espressione dell'unico motivo determinante), non già della natura illecita piuttosto che impossibile nota5 .

Un'ipotesi peculiare di condizione che dedurrebbe un evento la cui verificazione si dimostrerebbe impossibile da accertare, è quella di cui all'art. 638 cod.civ.. Si tratta della norma in base alla quale, nel caso in cui il testatore abbia disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, "la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore" nota6 .

Note

nota1

Secondo parte della dottrina (Petrelli, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000, p. 171) la norma si limiterebbe a prevedere una presunzione di validità dell'atto testamentario, destinata a cadere allorché si provi che non sussistono altri interessi meritevoli di tutela, cioè in tutti i casi in cui il testatore si determina alla disposizione condizionale esclusivamente per realizzare il fine illecito dedotto in condizione: in questo caso è la stessa causa del negozio testamentario a colorarsi di illiceità.
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nota2

Individuano il fondamento della disposizione normativa nella irripetibilità della disposizione testamentaria Cariota-Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962, p.656 e Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.203.
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nota3

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.187 e Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.201.
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nota4

Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.263.
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nota5

Questa interpretazione, prevalente in dottrina (Rescigno, voce Condizione, in Enc.dir., p.792; Trabucchi, Il valore attuale della regola sabiniana, in Giur.it., 1953, vol.I, p.844; D'Antonio, La regola sabiniana e la pretesa inscindibilità della volontà condizionata, in Studi in onore di Santoro Passarelli, vol.II, Napoli, 1972, p.18; Barbero, voce Condizione, in N.mo Dig.it., p.1103) è in perfetta coerenza con il principio che ispirò il regime non solo delle condizioni illecite, ma anche delle condizioni impossibili nel testamento, vale a dire una presunzione semplice (superabile, cioè, da una contraria volontà risultante dal testamento) che il testatore avrebbe mantenuto ferma l'istituzione di erede o il legato, anche se avesse conosciuto l'irrealizzabilità o l'illiceità dell'evento. Se, ad esempio, Tizio lega il campo di tennis Alfa a Caio, ignorando che costui in un incidente automobilistico ha perduto una gamba, alla sola condizione che egli vinca una determinata gara, la disposizione sarà nulla per il valore determinante del motivo sviluppato nella condizione.
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nota6

Lo scopo di questa regola consiste nel consentire al beneficiario il godimento dei beni lasciati dal de cuius, che altrimenti resterebbe precluso indeterminatamente (con grave pregiudizio per le esigenze di certezza giuridica) qualora la condizione avesse effetto sospensivo: cfr.Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1952, p.207).
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Bibliografia

  • BARBERO, voce Condizione (dir. civ.), N.mo Dig. It.
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962
  • D'ANTONIO, La regola sabiniana e la pretesa inscindibilità della volontà condizionata, Napoli, Studi in onore di Santoro Passarelli, II, 1972
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • PETRELLI, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000
  • RESCIGNO, Condizione, Enc.dir., VIII, 1961
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • TRABUCCHI, Il valore attuale della regola sabiniana, Giur.it., I, 1953

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