Nullità causata da mancanza o altra difettosità di elementi essenziali




Ai sensi del II comma dell'art. 1418 cod.civ. producono la nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 cod.civ., cioè dell'accordo, della causa, dell'oggetto e della forma, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 cod.civ. e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 cod.civ. (possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità).

La garanzia ipotecaria può essere considerata nulla ai sensi art. 2841 cod.civ. se vengono omessi o sono inesatte alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l' iscrizione, oppure nella nota quando ciò induce incertezza sulla persona del creditore o del debitore, sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato o sull' identità dei singoli beni gravati. Altre omissioni o errori possono invece essere rettificati (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 2075/2015).

Altre indicazioni di carattere generale afferenti alla nullità sono relative all' apposizione (limitatamente al contratto in genere ed ai negozi tra vivi, non al testamento ed alla donazione, per la quale vige una diversa regola) di una condizione illecita o impossibile (art. 1354 cod.civ.) o meramente potestativa (art. 1355 cod.civ.).

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