La condizione illecita negli atti tra vivi



Ai sensi dell'art. 1354 cod.civ. la condizione illecita (sia essa sospensiva, sia risolutiva) rende nullo l'intero contratto e, più in generale, il negozio inter vivos .

Questa regola suole essere espressa con il brocardo secondo cui la condizione vitiatur et vitiat.

Il III°comma della norma in parola prevede un'applicazione della regola di cui all'art. 1419 cod.civ., cui fa rinvio per il caso in cui la condizione sia stata apposta ad un singolo patto del contratto. Dunque si porrà l'esigenza di sindacare l'eventuale volontà dei contraenti (riportata al momento di conclusione del contratto) in ordine al mantenimento del contratto anche se privo del patto invalidonota1 .

Della donazione, da annoverarsi comunque tra i contratti, si dirà specificamente aliunde.

Note

nota1

In questi casi si dovrebbe escludere la nullità quando si dimostri che l'apposizione della condizione non riveste esclusiva efficacia motivante: cfr.D'Antonio, La regola sabiniana e la pretesa inscindibilità della volontà condizionata, in Riv.dir.civ., 1970, I, p.126.
top1

Bibliografia

  • D'ANTONIO, La regola sabiniana e la pretesa inscindibilità della volontà condizionata, Riv.dir.civ., 1970

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La condizione illecita negli atti tra vivi"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti