Il codice civile non ha predisposto in tema di donazione una disciplina specifica relativamente alle condizioni impossibili o illecite. Da un lato indubbiamente la donazione è un contratto e l'art.
1354 cod.civ., dettato in tema di contratto in genere, non fa distinzioni di sorta; dall'altro la causa liberale avvicina la donazione al testamento, il quale conosce in tema il principio antitetico di cui all'art.
634 cod.civ..
In dottrina è stato pertanto sollevato il dubbio se valga la regola sabiniana adottata da quest'ultima disposizione (tale per cui cade soltanto la clausola condizionale: vitiatur sed non vitiat)
nota1, nonché dall'art.
794 (in tema di onere donativo), ovvero la regola proculiana propria degli atti tra vivi, dovendo intendersi l'atto interamente caducato (
vitiatur et vitiat)
nota2.
Proprio in base alla considerazione dell'art.
794 cod.civ. che, nel caso di onere illecito o impossibile apposto alla donazione, disegna una dinamica simile a quella del menzionato art.
634 cod.civ., in difetto di analoghe prescrizioni in tema di condizione, non si vede come porre fuori gioco la generale in materia di contratto (vale a dire l'art.
1354 cod.civ.)
nota3.
Dovrà pertanto reputarsi nulla la donazione alla quale sia stata apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, illecita (cfr. art.
1354 , I° comma).
La condizione impossibile renderà invece nulla la donazione se sospensiva, si avrà come non apposta se è risolutiva (cfr. art.
1354 , II° comma).
Analogamente a quanto riscontrato in tema di negozio testamentario, speciale importanza rivestono le condizioni potestative che abbiano quale effetto di limitare, in varia misura, la libertà di comportamento del donatario (invitandolo a tenere una certa condotta, quale ad esempio contrarre o non contrarre matrimonio, dedicarsi ad un determinato studio, etc.).
Anche qui occorre ripetere quanto già osservato, vale a dire che queste clausole non possono aprioristicamente esser considerate illecite o lecite. Ciò che conta è l'accertamento in concreto dell'eventuale intento del donante di costringere indirettamente la volontà del donatario, prospettando un certo vantaggio in dipendenza della condotta di quest'ultimo, ciò che potrebbe dar vita ad una condizione illecita.
Qualora, al contrario, il fine del disponente fosse quello di sovvenire il donatario nell'assunzione di scelte comunque rispettose della volontà di quest'ultimo, la disposizione condizionale si paleserebbe del tutto legittima
nota4 .
Particolare importanza merita il caso della donazione subordinata alla condizione sospensiva della premorienza del donante rispetto al donatario (
si praemoriar).
Note
nota1
In questo senso Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1977, p.562
top1nota2
Così Biondi, Le donazioni, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1961, p.504.
top2nota3
Analogamente Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1982, p.819.
top3nota4
Cfr.Torrente, La donazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXII, Milano,1956, p.478.
top4 Bibliografia
- BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
- RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1977
- TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006