Garanzia relativa al credito ceduto



Quando la cessione del credito viene effettuata a titolo oneroso il cedente é quantomeno tenuto a garantire l'esistenza e la titolarità del credito al momento della cessione, il c.d. nomen verum (art. 1266 cod. civ. ) nota1 (Cass. Civ. Sez. III, 9428/87, per una peculiare applicazione in tema di crediti accessori alla posizione di socio e nell'occasione della cessione della partecipazione, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16049/2015). Cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, ord. 33957/2022 in riferimento alla cessione del credito afferente ad un versamento effettuato da un socio in conto capitale.
Si può fare riferimento alla disciplina della garanzia per evizione prevista a proposito di vendita nota2. In effetti la cessione onerosa del credito altro non è se non una vendita del credito (ovvero una permuta, etc.). La legge prevede che la garanzia in esame possa essere esclusa per patto espresso tra cedente e cessionario: tuttavia il cedente rimane comunque obbligato per il fatto proprio, venendo a rispondere della difettosità del credito ceduto per condotte riconducibili al cedente medesimo nota3 .

Si dice, nei casi evocati, che la cessione del credito viene effettuata pro soluto.

Risulta inversamente possibile che la garanzia sia incrementata a favore del cessionario per il tramite di apposita pattuizione, che cioè il cedente risponda non soltanto dell'esistenza e della titolarità del credito ( nomen verum ), bensì anche della solvibilità del debitore ceduto (c.d. nomen bonum ). L'art. 1267 cod. civ. , dopo aver disposto che il cedente non risponde della solvenza del debitore, fa salvo il caso in cui sia stata assunta tale garanzia, prescrivendo che il cedente stesso risponde nei limiti di quanto ha ricevuto nota4. Egli deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore e risarcire il danno. Ulteriori patti intesi ad aggravare la responsabilità del cedente sarebbero privi di effetto nota5. Comunque la garanzia non opera se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell' iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore ceduto (II comma art. 1267 cod. civ. ).

Si dice, nelle ipotesi predette, che la cessione del credito interviene pro solvendo.

Quando invece la cessione avviene a titolo gratuito la garanzia è dovuta, ai sensi del IIcomma dell'art. 1266 cod. civ. , solo nei limiti in cui essa è posta a carico del donante secondo le regole generali (cfr. art. 797 cod. civ. relativo alla garanzia per l'evizione).

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso (Cass. Civ. Sez. II, 2156/98 ; Cass. Civ. Sez. III, 2747/83 ); se esso è stato ceduto soltanto in parte, la consegna avrà ad oggetto la copia autentica dei detti documenti nota6 (art. 1262 cod. civ. ).

Ai sensi dell'art. 1263 cod. civ. il credito ceduto viene trasferito al cessionario con tutti i suoi accessori, interessi e frutti, garanzie reali e personali .

Note

nota1

Questa garanzia va distinta rispetto alla garanzia della solvenza del debitore ceduto, alla quale di regola il cedente non è tenuto. La distinzione è già presente nelle fonti romane. " Qui nomen quale fuit vendidit, dumtaxat ut sit, non ut exigi etiam aliquid possit, et dolum praestare cogitur" (D. 21.2.74.3): chi ha venduto un credito così com'era si ritiene che garantisca solo l'esistenza del credito, non anche che qualcosa venga riscosso e che risponda per dolo.
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nota2

In tal senso Perlingieri, Della cessione dei crediti, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 262. Contra Panuccio, voce Cessione dei crediti, in Enc. dir., vol. VI, 1960, p. 869, il quale fa riferimento alla garanzia di legittimazione: se il credito non esiste il cedente aliena un diritto di cui non può disporre, analogamente all'ipotesi in cui venga alienato un diritto di cui non si è titolari.
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nota3

In tal senso Bianca, La vendita e la permuta, Torino, 1972, p. 790; Valentino, Delle obbligazioni in generale, in Cod. civ. annotato, a cura di Perlingieri, Libro IV, Torino, 1980, p. 141; Zaccaria, La garanzia dell'esistenza del credito, in Riv.dir.civ., 1982, vol. I, p. 380.
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nota4

Il cessionario che si avvale della garanzia risolve il contratto di cessione. A questo riguardo Perlingieri, op. cit., p. 292, parla di clausola risolutiva implicita; mentre Panzarini , Lo sconto dei crediti e dei titoli di credito, Milano, 1984, p. 357, di diritto potestativo.
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nota5

La ratio di questa proibizione è volta ad evitare il pericolo di speculazione usurarie a danno del creditore: si vuole evitare che la cessione divenga lo strumento per procurare al cedente una somma da restituire al cessionario con forte maggiorazione: Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 599.
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nota6

Bianca, op. cit., p. 594, ritiene che la mancata consegna dei documenti probatori costituisce un inadempimento di scarsa importanza in relazione all'interesse del cessionario, tale da non giustificare la risoluzione del contratto.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • PANUCCIO, Cessione dei crediti, Enc.dir., VI, 1960
  • PANZARINI, Lo sconto dei crediti e dei titoli di credito, Milano, 1984
  • PERLINGIERI, Della cessione dei crediti, Bologna-Roma, Com.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1982
  • VALENTINO, Delle obbligazioni in generale, Torino, Cod.civ.ann. a cura Perlingieri, 1980
  • ZACCARIA, La garanzia dell'esistenza del credito, Riv.dir.civ., I, 1982

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