Modificazioni del rapporto obbligatorio nel lato attivo



In genere la sostituzione di un nuovo creditore a quello originario appare una eventualità assolutamente praticabile nota1. Ciò prescindendo dalla disamina della successione nel credito che procede in esito ad una successione a causa di morte, dovendo altresì riferire dell'eccezione attinente ai crediti che abbiano carattere strettamente personale (es.: il credito alimentare), ovvero di quelli il cui trasferimento sia vietato per legge.

Si può aggiungere che, a differenza dell'analogo fenomeno sostitutivo che riguarda il lato passivo del rapporto obbligatorio, la cedibilità del credito non è assoggettata a particolari limitazioni in funzione dell'esigenza dell'altro soggetto del rapporto (cioè del debitore). Per costui risulta infatti, di norma, indifferente dover effettuare la prestazione ad un soggetto piuttosto che ad un altro nota2 . Se Tizio è debitore di Euro 100 nei confronti di Caio, è per lui di norma indifferente pagare 100 a Caio, ovvero a Sempronio, al quale nel frattempo il credito è stato ceduto.

La stessa cosa non potrebbe essere detta per il caso contrario, cioè quello in cui a Tizio, debitore di 100 nei confronti di Caio subentri Mevio, che venga a rilevare la posizione passiva di Tizio. E' evidente che per il creditore non è irrilevante avere come debitore un determinato soggetto (di cui conosce la solvibilità e la serietà nel far fronte ai propri impegni) piuttosto di un altro.

Il principale istituto per il cui tramite si determina la modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio è la cessione del credito (artt. 1260 , 1261 , 1262 , 1263 , 1264 , 1265 , 1266 e 1267 cod. civ.). Vengono inoltre comunemente rammentate le ulteriori figure che corrispondono alla delegazione attiva ed alla surrogazione per pagamento. Quest'ultima figura tuttavia pare corrispondere più che altro all'effetto del modo di operare di altri istituti (pagamento del terzo, natura solidale dell'obbligazione) nota3 .

Note

nota1

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 92.
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nota2

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 435.
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nota3

Analoghe considerazioni sulla surrogazione vengono svolte da Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 346.
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Bibliografia

  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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