Il codice non appronta una specifica normativa per il legato che abbia ad oggetto un credito (
art.658 cod.civ. ). Si reputa comunemente in dottrina che la disciplina dettata in tema di cessione del credito sia suscettibile di interpretazione analogica, sia pure limitatamente ad alcuni principi
nota1. Così non sembrano incompatibili le regole di cui agli artt.
1260 cod.civ. (relativo alla cedibilità del credito), l'
art.1261 cod.civ. (che riguarda i divieti di cessione), l'
art.1262 cod.civ. (in tema di documenti probatori del credito). Per quanto attiene all'
art.1263 cod.civ. il discorso è più articolato. Il legato di credito ben potrebbe reputarsi comprensivo degli accessori del credito, quali ad esempio i privilegi
nota2. Per il pegno tuttavia è richiesto il consenso del costituente per il trasferimento della cosa che ne costituisce l'oggetto. Cosa dire degli interessi scaduti e relativi al tempo che precede l'apertura della successione? Secondo la prevalente opinione essi non sarebbero compresi nel legato, salvo che il testatore non abbia diversamente disposto
nota3.
Infine occorre fare cenno alla garanzia (
art.1267 cod.civ. ). E' l'onerato tenuto a garantire al legatario la bonitas nomini o, quantomeno, la veritas nomini ? La risposta pare negativa in relazione ad entrambi gli aspetti
nota4. Questa conclusione viene ricavata in considerazione del modo di disporre dell'
art.658 cod.civ. , secondo il cui II comma l'erede è unicamente tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore. Ciò verrebbe implicitamente ad indicare il difetto di qualsiasi altra responsabilità dell'onerato conseguente all'eventuale insussistenza del credito. E' chiaro tuttavia che la garanzia potrebbe essere autonomamente imposta dal testatore che avesse a disporla espressamente a carico dell'erede onerato, il che varrebbe a gravare quest'ultimo di una specifica obbligazione nei confronti del legatario
nota5.
nota1
Note
nota1
Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.597.
top1nota
nota2
Di questa opinione Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.81.
top2nota3
Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, pp.286 e 287: la somma relativa infatti costituirebbe un credito distinto ed indipendente da quello principale; inoltre il III comma dell'art.
1263 cod.civ. prevede che, salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.
top3nota4
Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947, p.431; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1964, p.83.
top4nota5
Perego, I legati, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.241.
top5Bibliografia
- BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947
- BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
- BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
- GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
- MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
- PEREGO, I legati, Torino, Tratt. Dir. priv., VI, 1982