Natura simulata del titolo principale ed efficacia della fidejussione



Quando il titolo dal quale scaturisce l'obbligazione principale garantita da fidejussione è simulato occorre verificare quale sia la sorte della garanzia, alla luce della regola di cui all'art.1939  cod.civ.. La norma stabilisce, in funzione dell'accessorietà dell'obbligazione fidejussoria, che la fidejussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale.

Occorre a questo proposito distinguere tra simulazione assoluta o relativa. Quando la simulazione è assoluta l'inettitudine dell'atto a sortire qualsiasi effetto inter partes potrebbe indurre direttamente nullità della fidejussione per difetto originario di causa nota1 . La questione meriterebbe tuttavia di essere approfondita. Si pensi a Tizio, che aliena simulatamente (simulazione assoluta) a Caio un appartamento per un prezzo di lire 100 che non viene pagato. Il credito viene garantito da una fidejussione prestata da Sempronio, ignaro della natura fittizia del trasferimento del bene e del credito afferente al prezzo. Successivamente Tizio cede il proprio credito portato da atto pubblico di alienazione immobiliare a Filano, il quale, in buona fede, notifica la cessione al (fittizio) debitore Caio. Si rammenti che, ai sensi dell'art. 1263 cod.civ. il credito ceduto viene trasferito al cessionario con tutti i suoi accessori, interessi e frutti, garanzie reali e personali. Esso sarà dunque assistito dalla convenuta fidejussione. Cosa riferire di questa ipotesi? Si badi al fatto che da Caio non potrebbe essere opposta a Filano l'inesistenza del credito, scaturente da atto assolutamente simulato, poiché Filano è terzo avente causa dal soggetto che ha acquistato un diritto in forza di un atto simulato e l'art. 1415  cod.civ. dispone proprio l'inopponibilità della simulazione al terzo di buona fede avente causa dal simulato acquirente nota2 .

Venendo invece a verificare gli effetti della simulazione relativa, v'è chi ha distinto due ipotesi. Se il fidejussore fosse stato a conoscenza della reale prestazione dedotta nel contratto si potrebbe ipotizzare che egli avesse comunque voluto garantirla: la fidejussione rimarrebbe valida. Qualora invece il garante fosse ignaro dell'accordo simulatorio, la fidejussione non avrà modo di sortire effetti nota3 .

Note

nota1

Così Moretti, Fideiussione, in Giur.sist.civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1980, p.223.
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nota2

Tale soggetto non si identifica soltanto con l'acquirente di un diritto reale immobiliare, ma anche con colui che risulta essere creditore, aver cioè acquisito un diritto di credito nei confronti del simulato acquirente.
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nota3

Cfr. Fragali, Fidejussione (diritto privato) in Enc.dir., vol.XVII, 1968, p.356.
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Bibliografia

  • FRAGALI, Fideiussione e mandato di credito, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1968
  • MORETTI, Fideiussione, Torino , Giur.sist.civ. e comm., 1980

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