Legittimazione (anticresi)



Il diritto di anticresi può essere costituito, oltre che dal proprietario dell'immobile (anche pro quota, limitatamente al proprio diritto), anche dal titolare del diritto di usufrutto o di superficie . Deve essere esclusa questa possibilità per i titolari dei diritti di uso e di abitazione, dal momento che dette situazioni soggettive attive sono limitate all'utilizzo dei bisogni propri e della famiglia nota1 .

Quanto alle possibilità di ulteriore disposizione da parte del creditore anticretico, si discute se sia praticabile una subanticresi (che si avrebbe qualora il creditore, a propria volta debitore di un altro soggetto, potesse costituire a favore di quest'ultimo una posizione derivata dal contenuto analogo) ovvero la cessione della propria posizione contrattuale, in esito alla cessione del credito nota2 . Quest'ultima via appare praticabile, tenuto anche conto del modo di disporre dell'art.1263 cod.civ.; più difficile è invece ipotizzare la prima via, in difetto di indicazioni di legge, anche se è vero che in altri casi il divieto del subcontratto viene disposto espressamente (cfr. l'art. 968 cod.civ. in materia di subenfiteusi).

Il creditore anticretico, non essendo titolare di un diritto reale sul bene immobile, non è legittimato in ordine alla costituzione di un rapporto pertinenziale tra il bene oggetto del proprio diritto ed altro bene, accessorio rispetto al primo (Cass.Civ., Sez. III 136/98 ).

Note

nota1

Miccio, Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1996, p.570 e Nicita, L'anticresi, in Giur.sist. civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1968, p.278.
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nota2

La questione è in qualche modo collegata al più generale problema della natura del contratto costituito dal diritto in esame (se cioè si tratti di un negozio caratterizzato o meno dall' intuitus personae ). Vi è chi (Tedeschi, L'anticresi, in Trattato di dir.civ., dir. da Vassalli, Torino, 1952, p.46), facendo leva sull'asserita appartenenza dell'anticresi alla schiera dei rapporti intuitu personae, nonché sulla natura accessoria del contratto rispetto al sottostante diritto di credito, ritiene invalida la costruzione di una subanticresi. Sul versante opposto si colloca l'opinione secondo cui il rapporto di anticresi avrebbe carattere impersonale e finalità estranee a quella di mera garanzia del credito, onde sarebbe pienamente ammissibile il fenomeno subanticretico (Persico, voce Anticresi, in Enc.dir., vol.II, 1958, p.535 e Fragali, Anticresi, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Libro IV, Bologna-Roma, 1974, p.103).
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Bibliografia

  • FRAGALI, Anticresi, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, IV, 1974
  • MICCIO, Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, Torino, Comm.cod.civ., 1996
  • NICITA, L'anticresi, Torino, Giur.sist.civ.e comm.dir.da Bigiavi, 1968
  • PERSICO, Anticresi, Milano, Enc.dir., 1958
  • TEDESCHI, L'anticresi, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Vassalli, 1952

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