Cass. pen. del 2002 numero 35080 (18/10/2002)


L'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 37 della legge 23 dicembre 2000 n.388, considera apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che: 1) hanno insita la scommessa (intesa come impegno di una somma di denaro sulla previsione di un risultato: di una corsa, di un incontro sportivo, ma anche di un gioco nel quale, dopo l'introduzione di una banconota ovvero di monete, il movimento dei congegni meccanici o elettronici e il loro arresto sono del tutto indipendenti dal comportamento dei giocatori, come, ad esempio, nelle macchinette cosiddette mangiasoldi del tipo rotamint, bingo, roulette, slot-machine ecc.); 2) pur non avendo insita la scommessa, consentono vincite puramente aleatorie (non dipendenti, cioè,dalla preponderante abilità del giocatore) di un qualsiasi premio in denaro ( di qualsiasi importo, anche se irrisorio), o in natura, o corrispondente alla ripetizione di una partita il cui costo superi il valore, in moneta metallica, corrispondente a un euro; per l'eventuale premio in natura, inoltre, non è più richiesto che esso debba concretizzare lucro, cioè debba essere idoneo a far conseguire un vantaggio economicamente apprezzabile. Gli apparecchi leciti da trattenimento e da gioco di abilità, invece, sono quelli in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio e il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore a un euro. Solo tali apparecchi, inoltre, e non quelli d'azzardo, possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita, in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte. (Nella specie, relativa al cosiddetto video-poker, la Corte ha affermato che questo non ha insita la scommessa, ma in tanto può ritenersi consentito in quanto non consenta le vincite puramente aleatorie dianzi descritte; con la conseguenza che, una volta accertata la preponderanza dell'alea sull'abilità del giocatore, il giudice, per poterne ritenere l'illiceità penale, deve in concreto verificare se consenta la vincita aleatoria di un qualsiasi premio in denaro -di qualsiasi importo, anche se irrisorio- o in natura, o corrispondente alla ripetizione di una partita il cui costo superi il valore, in moneta metallica, corrispondente a un euro).

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