Cass. pen. del 1981 (22/04/1981)


L'art. 49 della legge notarile 16 febbraio 1913 n° 89, secondo la quale il notaio deve essere personalmente certo dell'identita' personale delle parti, e' stato modificato dalla l. 10 maggio 1976 n° 333 nel senso che il notaio deve essere certo dell'identita' personale delle parti e puo' raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento, fermo restando che, in caso contrario, il notaio puo' avvalersi di due fidefacenti da lui conosciuti, che possono anche essere testimoni. I piu' favorevoli aspetti normativi di valutazione della condotta del notaio non escludono ed anzi postulano che gli elementi formativi del convincimento del notaio siano obbiettivamente seri ed univoci, idonei in concreto al raggiungimento di quella certezza che e' connessa alla particolare funzione attestatrice del notaio. Ne deriva che non puo' ritenersi all'uopo sufficiente l'accertamento compiuto sulla sola base di un documento d'identita' apparentemente genuino, poi rivelatosi falso, senza il concorso di altri elementi di valutazione.

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