Cass. civile, sez. V del 2014 numero 27075 (19/12/2014)



In tema di imposta di registro (nonché di imposte ipotecaria e catastale), il D.P.R. n. 131/1986, art. 34, comma IV, suppone doversi tener conto, ai fini della tassazione della divisione tra coeredi, del rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda. Ne consegue che la cessione di una quota da un coerede a un altro, non determinando acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, va intesa come semplice variazione di tipo soggettivo, e questo, inalterato l'oggetto della comunione, postula che, fiscalmente, la comunione sia infine considerata pur sempre unica e di origine successoria.

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