Cass. civile, sez. V del 2021 numero 22560 (10/08/2021)



Ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della prima casa, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota seconda bis, tariffa allegata, condiziona l'agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà di altra "casa di abitazione" nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare senza più menzionare anche il requisito dell'idoneità dell'immobile, presente invece nella precedente formulazione della norma, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso. Ne consegue l’applicabilità dell’agevolazione nel caso di mutamento di destinazione dell’immobile pre-posseduto. Non è rilevante la pregressa fruizione del beneficio per l’acquisto del primo immobile poiché può essere comminata la decadenza dalla prima agevolazione al momento del cambio di destinazione e revocati i benefici concessi con riferimento al precedente acquisto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. V del 2021 numero 22560 (10/08/2021)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti