Cass. civile, sez. V del 2019 numero 28561 (06/11/2019)




Il mancato trasferimento della residenza nell'immobile, oggetto di acquisto, non è condizione ostativa alla concessione delle agevolazioni "prima casa" qualora l’immobile risulti vincolato all'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero dei beni culturali.
La retroattività degli effetti della vendita che deriva dal mancato esercizio della prelazione a favore dello Stato non può operare nei confronti di soggetti estranei all’ambito negoziale, quale deve ritenersi il Fisco. Conseguentemente il termine di diciotto mesi per assolvere l’obbligo di trasferimento della residenza previsto dalla legge non decorre in pendenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 59, del D.Lgs. n. 490 del 1999 (e s.m.i.) dovendo reputarsi sospeso fino a quando lo Stato conserva il diritto di acquisire l'immobile oggetto della vendita.

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