Cass. civile, sez. V del 2019 numero 734 (15/01/2019)




Se il trasferimento dei beni al "trustee" ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d'imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal "trustee" al beneficiario. Nel primo caso non può dunque applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale.
L'imposta sulle donazioni e sulle successioni ha, quale presupposto, l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità e non rinviene applicazione se il trust è stato costituito senza conferimento, scontando in questo caso soltanto l'imposta fissa di registro. Sono, pertanto, rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro.
L’atto di costituzione di trust sconta l’imposta di registro sulle donazioni in misura proporzionale se la cessione al trustee è reale e non si prevede il rientro dei beni al disponente. In questo caso, infatti, il vincolo di destinazione è idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al trasferimento ai beneficiari senza alcun effetto di segregazione del bene.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. V del 2019 numero 734 (15/01/2019)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti