Cass. civile, sez. V del 2018 numero 7606 (28/03/2018)




In tema di imposta di registro, la divisione è un atto avente natura dichiarativa, sottoposto all'aliquota dell'1%, purché le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondano alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano. Pertanto, ai fini della individuazione dell'imposta da applicare, assume importanza essenziale il rapporto tra quota di diritto e quota di fatto; nel caso in cui quest'ultima superi la pars iuris, la divisione, per l'eccedenza, perderà la sua natura dichiarativa, per divenire un negozio parzialmente traslativo, assoggettato alla relativa imposta di trasferimento.

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