Beni in commercio e beni fuori commercio



Fuori commercio sono quei beni dei quali non si può disporre a titolo alcuno. Le res communes omnium: i beni demaniali sono tali nota1. Ne segue la nullità di ogni contrattazione che li riguardi conclusa tra privati e che non presupponga la intervenuta sdemanializzazione: si consideri un contratto preliminare che preveda la consegna anticipata del bene: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16757/2014.
Si pensi anche agli atti di disposizione del proprio corpo vietati ai sensi dell'art. 5 cod.civ.: gli organi del corpo umano non sono oggetto di libera contrattazione nota2.

Esistono inoltre specifici divieti che riguardano sostanze e beni particolari: si pensi alle sostanze stupefacenti, alle armi da guerra nota3 .

Particolarmente importante è chiarire che non può considerarsi oggetto di cessione il provvedimento amministrativo di natura autorizzatoria o concessoria in forza del quale viene gestita un'attività di natura imprenditoriale (Cass. Civ. Sez. II, 1918/93). Qualora venga dunque ceduta l'azienda relativa, al più il cedente può dar conto nel relativo atto di trasferimento del proprio assenso alla voltura dei provvedimenti a favore del cessionario, nell'ambito delle norme che disciplinano il fenomeno (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5486/77 ). In capo al cessionario si può configurare l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere la voltura della autorizzazione o concessione amministrativa, pur sempre previa espressa domanda presentata all'autorità amministrativa (Cass. Civ. Sez. III, 11054/93).

Note

nota1

Si veda p.es. Resta, Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici, (Artt. 810-956), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976.
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nota2

Cfr. Pesante, voce Corpo umano (atti di disposizione), in Enc. dir., pp. 656 e ss.; D'Addino Serravalle, Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana, Napoli, 1983; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, pp.158 e ss.; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.32. Anche il cadavere non può essere oggetto di vendita in quanto non può costituire oggetto di comproprietà individuale essendo precluso ai privati di disporne come cosa propria: Bianca, Diritto civile, op.cit., p.164.
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nota3

Per questi beni, detti cose ad uso controllato (Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.40), non sussiste una vera e propria sottrazione al commercio, ma una particolare disciplina che prevede limitazioni più o meno accentuate, tendenti ad evitare che l'utilizzazione di essi avvenga in contrasto con gli interessi generali. In questa categoria rientrano anche gli edifici destinati al culto cattolico, per i quali non è prevista l'inalienabilità, essendo piuttosto prescritta l'impossibilità della sottrazione dei medesimi alla peculiare destinazione del culto (neppure per effetto di alienazione), fino a quando non venga in conformità delle speciali procedure.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI, Istituzioni di diritto civile, Genova, vol. I-III, 1980
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • D’ADDINO SERRAVALLE, Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana, Napoli, 1983
  • PESANTE, voce Corpo umano (atti di disposizione), Enc.dir.
  • RESTA, Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici (Artt.810-956), Bologna Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1976

Prassi collegate

  • Focus 1/2017, I controlli canonici nella circolazione dei beni immobili di proprietà di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

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