Diritti reali di garanzia (come inammissibile oggetto di vendita)



Secondo l'opinione preferibile i diritti reali di garanzia non sono alienabili nota1. Inammissibile, pertanto, sarebbe la compravendita dell'ipoteca come del pegno. Ipotizziamo che Tizio e Caio siano entrambi creditori di Sempronio e che il primo vanti una prelazione di grado poziore rispetto al secondo, avendo in un tempo anteriore conseguito una garanzia ipotecaria. Qualora Tizio e Caio si accordassero allo scopo di addivenire alla cessione, in favore di quest'ultimo, della prioritaria garanzia costituita dall'iscrizione di grado anteriore, non tanto verrebbe in esame una vendita di ipoteca, quanto una cessione del grado ipotecario (art.2843 cod.civ.) nota2.

La cessione del grado ipotecario, ancorchè eseguita a fronte di un corrispettivo, non può essere assimilata ad una vendita di ipoteca. La cessione, infatti, può intervenire unicamente tra più creditori comunque garantiti ipotecariamente, avendo per l'appunto ad oggetto semplicemente la postergazione del grado e non il diritto di garanzia. Ne segue l'impraticabilità di una siffatta cessione tra un creditore ipotecario ed uno chirografario, come tale sprovvisto di garanzia reale.

Note

nota1

Cfr. per tutti Rubino, L'ipoteca , Milano, 1956, p.42. Osterebbe all'alienabilità il carattere accessorio della garanzia, la quale è sfornita di vita propria, essendo strettamente connessa con il credito il cui soddisfacimento viene a proteggere. Contra, Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. II, Milano, 1965, p.120. Secondo l'A., non sarebbe da escludere una cessione dell'ipoteca verso corrispettivo nei limiti in cui questa negoziazione non fosse di pregiudizio per il debitore (venendo a garantire un credito di importo non superiore, rectius non potendo l'iscrizione valere per un importo superiore rispetto a quello ipotecariamente iscritto).
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nota2

Non è irrilevante osservare che il riferimento alla cessione di ipoteca, pure previsto nel progetto preliminare, è del tutto scomparso nella redazione definitiva del codice civile vigente, ove si parla solo di cessione del grado ipotecario (cfr.Capozzi, Dei singoli contratti , Milano, 1988, p.39).
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • RUBINO, L'ipoteca, Milano, 1956

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