Beni in patrimonio, beni fuori dal patrimonio



Si parla di cose che si trovano fuori dal patrimonio nel senso che non appartengono ad alcuno: si tratta delle res nullius.

Stante la previsione di cui all'art.827 cod.civ., in base al quale gli immobili abbandonati si considerano acquisiti al patrimonio dello Stato, solo i beni mobili abbandonati possono essere considerati res nullius, dunque suscettibili di occupazione (Cass. Civ. Sez. II, 256/76 ) nota1.

Si noti che l'art. 586 cod.civ., ulteriore norma di chiusura dettata in tema di successioni ab intestato, stabilisce che, in mancanza di altri successibili (di grado pari o inferiore al sesto) l'eredità venga devoluta allo Stato.

Deve poi ricordarsi che le vigenti disposizioni relative alla caccia conducono a considerare la fauna non più tradizionalmente come res nullius, dunque suscettibile di occupazione bensì come facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

Quanto alla cosa andata smarrita non si può dire che sia uscita ancora dal patrimonio di colui che più non la ritrovi: costui ne ha soltanto persa la materiale disponibilità. Dunque l'invenzione si pone quale titolo di acquisto della proprietà soltanto all'esito di una determinata procedura (cfr. art. 929 cod.civ.) nota2.

Note

nota1

Cfr. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.59.
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nota2

Così, tra gli altri, De Martino, Beni in generale, proprietà (Artt. 810-956), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p.482.
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Bibliografia

  • DE MARTINO, Beni in generale, proprietà (Artt. 810-956), Bologna-Roma, Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, 1976
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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