Si parla di cose che si trovano fuori dal patrimonio nel senso che non appartengono ad alcuno: si tratta delle
res nullius.
Stante la previsione di cui all'
art.827 cod.civ., in base al quale gli immobili abbandonati si considerano acquisiti al patrimonio dello Stato, solo i beni mobili abbandonati possono essere considerati
res nullius, dunque suscettibili di occupazione (Cass. Civ. Sez. II,
256/76 )
nota1.
Si noti che l'art.
586 cod.civ., ulteriore norma di chiusura dettata in tema di successioni
ab intestato, stabilisce che, in mancanza di altri successibili (di grado pari o inferiore al sesto) l'eredità venga devoluta allo Stato.
Deve poi ricordarsi che le vigenti disposizioni relative alla caccia conducono a considerare la fauna non più tradizionalmente come
res nullius, dunque suscettibile di occupazione bensì come facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Quanto alla cosa andata smarrita non si può dire che sia uscita ancora dal patrimonio di colui che più non la ritrovi: costui ne ha soltanto persa la materiale disponibilità. Dunque l'invenzione si pone quale titolo di acquisto della proprietà soltanto all'esito di una determinata procedura (cfr. art.
929 cod.civ.)
nota2.
Note
nota1
Cfr. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.59.
top1nota2
Così, tra gli altri, De Martino, Beni in generale, proprietà (Artt. 810-956), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p.482.
top2Bibliografia
- DE MARTINO, Beni in generale, proprietà (Artt. 810-956), Bologna-Roma, Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, 1976
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002