Energie lavorative (come inammissibile oggetto di vendita)



Non sono alienabili o vendibili come tali le energie lavorative, cioè il lavoro in sè e per sè considerato . Il contratto di lavoro subordinato ha ad oggetto una prestazione la quale, a propria volta, è riferibile ad un'attività di carattere subordinato svolta alle dipendenze di un datore di lavoro, articolatamente regolata da una notevole mole di norme speciali.

Dubbi suscita la cd. "vendita di giocatori di calcio" potendo forse sostenersi, soprattutto in materia tributaria, la possibilità di applicare, sia pure per analogia, le norme sulla compravendita.

In senso contrario può osservarsi che il singolo giocatore non può mai essere considerato oggetto di diritto, poiché egli è un soggetto di un contratto di lavoro che intercorre con la società alla quale appartiene e, pertanto, quella che nel linguaggio comune viene denominata vendita dovrebbe invece essere più propriamente qualificata come un'ipotesi di cessione di contratto nota1 .

Note

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In questo senso anche Albanese, voce Calcio, giuoco del, in N.mo Dig.it., p.671.
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Bibliografia

  • ALBANESE, voce Calcio, (gioco del), N.mo Dig. It.

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