Cose deteriorabili




La qualificazione di una cosa come deteriorabile è intesa a porre un criterio naturalistico volto a chiarire la distinzione, avente invece natura eminentemente giuridica, tra cose consumabili e cose inconsumabili. Anche una cosa inconsumabile (cioè a fertilità o utilità multipla) è pur sempre deteriorabile. Si pensi ad un vestito, ad un paio di scarpe.

Si tratta di cose inconsumabili, stante la definizione giuridica che viene data di consumabilità. Dal punto di vista fisico tuttavia risulta evidente che queste cose con l'utilizzo siano soggette a deterioramento.

Il concetto di cosa deteriorabile dunque richiama un aspetto materiale del bene e si riferisce al naturale deperimento che si riscontra con l'uso di esso.

Il vestito, le scarpe sono dunque cose giuridicamente inconsumabili, ma fisicamente deteriorabili nota1.

A stretto rigore, dal punto di vista materiale, nessuna cosa è indeteriorabile.Tuttavia anche la deteriorabilità è un concetto connotato da una dimensione giuridica. In questo senso un quadro è una cosa indeteriorabile. Deteriorabilità ed indeteriorabilità sono pertanto valutazioni che si fanno anche in stretta connessione con l'uso cui la cosa è destinata. In sé e per sè materialmente considerato anche un quadro è deteriorabile: può essere distrutto, alterato, corrotto. Questo è un deterioramento che dipende da un utilizzo negligente, non dall'uso al quale la cosa è destinata.

Sotto il profilo della disciplina giuridica i beni deteriorabili, in quanto ricompresi nella categoria dei beni inconsumabili, sono assoggettati alla disciplina propria dell'usufrutto. L'usufruttuario è tenuto a restituirli nello stato in cui si trovano, senza che vi sia alcuna responsabilità per l'utilizzatore per il logorio normale in dipendenza dell'uso (art. 996 cod.civ.).

Note

nota1

Si confronti Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p.62, il quale usa la definizione di beni a lunga consumazione.
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