Classificazione degli oggetti giuridici



Una prima distinzione di massima tra gli oggetti del diritto pone in evidenza le due categorie dei beni personali (compresi i soggetti stessi, considerati nel modo in cui emerge in sede di disamina del rapporto e della relazione giuridica quali nessi tra soggetti e tra soggetti ed oggetti) e dei beni patrimoniali nota1.

Questi ultimi possono essere ulteriormente distinti in beni materiali (o cose) e beni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti, marchi etc.).

Per quanto attiene ai "beni personali", in un primo senso si può dire che la stessa persona fisica in sè può formare oggetto dei rapporti giuridici quando essi siano personali.

I rapporti familiari possono dar vita a diritti ed obblighi aventi natura non patrimoniale: si pensi al contenuto della potestà genitoriale, a quello del coniugio nota2.

Per quanto attiene ai beni strettamente personali (quali l'integrità fisica, l'onore, l'integrità morale, che non potrebbero esistere se non riferiti ad un determinato soggetto), è necessario ribadire la natura giuridica della considerazione di essi, mancando del tutto la possibilità di differenziarli rispetto al soggetto al quale si riferiscono nota3. Non si può qui che rinviare a quanto genericamente riferibile in tema di oggetto del rapporto e della relazione giuridica: stante l'assolutezza dei diritti personalissimi, essi non sono infatti strutturalmente deducibili in un rapporto giuridico, se non nei limiti dei fenomeni collegati alla violazione esterna.

I beni patrimoniali sono invece i beni del mondo esteriore: in primo luogo le cose, entità materiali ed impersonali ed i "beni immateriali".

Questi posseggono natura di bene in senso giuridico, non consistendo tuttavia in cose nè in soggetti o in beni personalissimi: si pensi all'idea d'un inventore, al contenuto di un'opera come un libro, un dipinto, una scultura.

Di seguito esamineremo diverse specie di beni in senso giuridico: omettendo la considerazione dei beni strettamente personali, che è oggetto di esame in sede di analisi dei diritti personalissimi (stante la compenetrazione tra situazione giuridica soggettiva e bene giuridico causata dalla natura del bene stesso) prenderemo in considerazione varie tipologie di beni, per lo più raggruppate in coppie antagoniste: beni pubblici e beni privati, beni materiali e beni immateriali, beni fungibili ed infungibili, beni mobili ed immobili, beni consumabili e inconsumabili, deteriorabili, divisibili ed indivisibili, etc..

Saranno oggetto di disamina specifica anche particolari categorie di beni che si distinguono per la speciale disciplina prevista dalla legge: si pensi ai beni culturali ed artistici , che consistono nelle opere d'arte o di pregio architettonico, storico o artistico.

Note

nota1

La distinzione fra le due categorie sopracitate è indiscussa. Vi sono tuttavia alcuni Autori (fra i quali cfr. Perlingieri, Profili istituzionali del diritto civile, Napoli, 1979, p.238) che evidenziano come, pur mantenendo distinti gli interessi patrimoniali dai valori esistenziali, vi siano situazioni patrimoniali che per il loro stretto legame con la persona assumano rilevanza esistenziale.
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nota2

Stanzione, voce Rapporto giuridico, in Enc. giur. Treccani, sottolinea la difficoltà che a volte è riscontrabile nell'inquadramento di alcuni rapporti entro schemi predefiniti. Si pensi ai rapporti familiari, che possono essere talvolta compresi tra i rapporti patrimoniali, altre volte in quelli non patrimoniali. Secondo l'A. l'inquadramento delle varie realtà in categorie predeterminate rinverrebbe una modesta utilità. Occorrerebbe infatti fare attenzione a non ricorrere ad una schematizzazione troppo rigida, riscontrandosi nella realtà giuridico-sociale vicende sempre più complesse che danno luogo a figure che possono mettere in crisi le tradizionali delimitazioni. Si veda sul problema anche il pensiero di Alagna, Famiglia e rapporti tra coniugi nel nuovo diritto, Milano, 1979, p.91; Allara, Le nozioni fondamentali del diritto civile, Torino, 1958, pp.575 e ss.; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.78.
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nota3

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, p.186; Allara, op.cit., Torino, 1958, pp.575 e ss..
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Bibliografia

  • ALAGNA, Famiglia e rapporti tra coniugi nel nuovo diritto, Milano, 1979
  • ALLARA, Le nozioni fondamentali del diritto civile, Torino, I, 1958
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • PERLINGIERI, Profili istituzionali di diritto civile, Napoli, 1979
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • STANZIONE, Rapporto giuridico, Enc.giur. Treccani

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